Il “Bonus facciate” è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2020 (art. 1, commi 219-224) per offrire una detrazione del 90% dall’imposta lorda per le spese relative agli interventi di ristrutturazione/restauro delle facciate degli edifici. Allo scopo di agevolare l’acquisizione del beneficio fiscale Federarchitetti ha inteso fornire le seguenti indicazioni ai soggetti interessati.
Immobili ammissibili. Ai sensi del DM 2/4/68 n° 1444 sono quelli ricadenti in zona “A” (centro storico) , ovvero le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; e quelli ricadenti in zona “B” (in genere zone adiacenti al centro storico) ovvero le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A). Sono considerate parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della stessa zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.
Detrazione. Per le spese documentate, (comprese onorari professionali, acquisto materiali, occupazione suolo pubblico, ecc.) sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90%, ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Soggetti beneficiari. Possono accedere al beneficio sia i lavoratori autonomi che i dipendenti o i pensionati, i primi in sede di dichiarazione annuale dei redditi, i secondi con la presentazione del modello 730.
Facciate. Definite dal codice civile e da diverse sentenze della Cassazione, sono parte dell’involucro esterno di un fabbricato, ovvero l’insieme delle sue mura perimetrali, motivo per cui rientrano sempre nelle proprietà comuni condominiali. Se i lavori di rifacimento della facciata non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna e riguardano interventi influenti dal punto di vista termico o interessano oltre il 10%dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, i lavori stessi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, ecc., beneficiando anche dell’ecobonus. Qualora l’intervento sulle facciate riguardi anche gli intonaci per una superficie superiore al 10 % è possibile accedere anche al beneficio dell’ecobonus, in quanto il Bonus facciate non è in conflitto con l’ecobonus per il risparmio energetico e/o con il bonus ristrutturazioni. Si possono quindi effettuare le tinteggiature della facciata ed eseguire interventi che rientrano nell’ecobonus, o nel bonus ristrutturazioni e usufruire anche di tutte e tre le detrazioni.
Rateizzazione dei pagamenti alle imprese. Ai fini dell’ottenimento del beneficio fiscale in questione, il comma 219 dell’ Articolo 1 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio), fa riferimento a spese documentate e sostenute nell’anno 2020. Di conseguenza, almeno per il momento, sembrerebbe escludere le spese pagate negli anni successive. Tuttavia, in caso di affidamento dell’appalto a una impresa che pratica modalità di pagamento fino a 10 anni, come accade di consueto, il pagamento all’impresa verrebbe comunque effettuato nel 2020 dal condominio o dal proprietario per il tramite della banca o finanziaria, alla quale il condominio rimborserebbe l’importo finanziato anche negli anni successivi all’esecuzione dei lavori, al loro collaudo e alla emissione della fattura. Ciò consentirebbe di conservare il beneficio della detrazione indipendentemente dal fatto che essa venga restituita alla banca/società finanziaria in 12/24 o 120 rate e garantirebbe il diritto al riconoscimento del “bonus”. È altresì utile sapere che le banche o le società finanziarie che praticano questo tipo di finanziamento, per poter liquidare all’impresa l’importo dei lavori pretendono che il Direttore dei Lavori rilasci al privato o al condominio committente i seguenti documenti timbrati e firmati:
– contabilità finale
– relazione al conto finale
– certificato per il pagamento del conto finale
– certificato di regolare esecuzione
Lavori eseguiti oltre il 2020. Attualmente non è prevista, e anzi è forse persino esclusa, la possibilità di beneficiare del bonus per spese sostenute dopo il 2020. Tale beneficio fiscale, introdotto dal Ministro Franceschini sull’esempio di analoga iniziativa del Governo della Francia agli inizi del secolo scorso, nell’intento di incentivare la pulizia delle facciate dei fabbricati annerite dal riscaldamento a carbone, è stato introdotto per quest’anno a titolo sperimentale e la sua eventuale reiterazione dipende dai risultati di quello attuale in termini di benefici economici, sociali e architettonici. Se quindi tale provvedimento non dovesse essere ripetuto, come è invece stato fatto per altri (bonus ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus, ecc.) , considerato che la legge parla di “… spese documentate sostenute nell’anno 2020 …”, e NON anche di interventi effettuati nel periodo di sostenimento della spesa, le strade percorribili potrebbero essere due:
1. Provvedere al pagamento anticipato dei lavori da eseguire, e quindi beneficiare del bonus facciate, richiedendo all’impresa adeguate garanzie circa il completamento degli stessi, anche di tipo fideiussorio;
2. Continuare in ogni caso i lavori beneficiando per i lavori eseguiti (e pagati) nel 2020 del “bonus facciate” e per quelli rimanenti, da eseguire (e pagare) negli anni successivi del “bonus ristrutturazioni, anche se meno generoso.
Modalità di recupero del 90% delle somme spese. Le modalità di detrazione delle somme spese sono identiche a quelle utilizzate da chi abbia beneficiato del bonus ristrutturazioni. Esempio: se i lavori vengono ultimati nel 2020, le spese sostenute, ovvero la quota millesimale di esse, nel caso dei condomini e in base alla certificazione che viene rilasciata dall’Amministratore, vengono portate in detrazione in sede di presentazione di dichiarazione dei redditi, o del modello 730 per lavoratori dipendenti o pensionati, che normalmente avviene nel mese di giugno di ogni anno e quindi per i dieci anni successivi (a partire da giugno 2021), così come indicato nel testo del comma 222 che si riporta di seguito “La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.