Disperdere le ceneri dei propri cari passati a miglior vita dovrebbe essere operazione mesta e insieme solenne, ma non particolarmente complessa, eppure le cose non stanno esattamente così, giacchè diverse sono le regole da osservare per rispettare la volontà del de cuius. Tant’è che, sollecitato da un Comune, è intervenuto sulla materia il servizio Anci risponde (qui tutti i dettagli sul servizio stesso) facendo chiarezza su vincoli e divieti prescritti dalla legge.
In primo luogo – spiegano gli esperti – E’ opportuno premettere che ogni Comune è tenuto ad adottare un proprio regolamento in merito a tutte le questioni concernenti la cremazione e le modalità di dispersione delle ceneri del defunto, dal momento che la legge n. 130/2001 fornisce soltanto un quadro generale, rinviando alle leggi regionali per le opportune specificazioni. Resta in ogni caso fermo – sottolineano – che la dispersione delle ceneri debba emergere proprio dalla volontà del defunto, sebbene in varie forme consentite: per disposizione testamentaria; dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo ex art. 620 c.c.); dichiarazione resa e sottoscritta nell’ambito dell’iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione; dichiarazione ritualmente resa di fronte a pubblici ufficiali; semplice dichiarazione verbale resa in vita dal defunto (In questo caso, i congiunti: coniuge e parenti di primo grado come figli e genitori, possono esprimere la volontà del defunto di disperdere le proprie ceneri, nonché del luogo della dispersione mediante dichiarazione ritualmente resa di fronte a pubblico ufficiale).
Di conseguenza, fatte salve le disposizioni regionali e quelle regolamentari comunali applicabili in materia, la dispersione è consentita anche in natura, ma con apposite regole e divieti. Le modalità, pertanto, cambiano e sono diverse per ogni singolo Comune – ricordano gli esperti di Anci Risponde – atteso che l’azione dispersiva richiede il rispetto di fondamentali norme igieniche. Generalmente essa è possibile all’interno del cimitero o anche fuori in aree private (con il consenso dei proprietari), in natura e quindi anche in mare, nei laghi e nei fiumi (solo nei tratti liberi da natanti e da manufatti), mentre è vietata all’interno dei centri abitati (d.lgs n.285/1992 – art. 3, comma 1, numero 8). Generalmente, i cimiteri predispongono al proprio interno luoghi ad hoc, denominati “cinerari”, “giardini del ricordo”, etc.
Inoltre – concludono gli esperti – sempre attraverso apposite disposizioni regolamentari, gli enti locali possono stabilire che, per i defunti per i quali sia stata autorizzata la dispersione delle ceneri, venga apposta, in uno spazio che verrà appositamente allestito all’interno del cimitero e per un tempo da definirsi, una targa commemorativa, individuale o collettiva, che riporti i dati anagrafici del defunto, con spese a carico dell’affidatario/incaricato della dispersione. Ovviamente, tale operazione non potrà essere espletata qualora sussista una dichiarazione in senso negativo espressa formalmente dallo stesso defunto. Infine – ci tengono a segnalare gli esperti di Anci Risponde – allo scopo di preservare il senso comunitario della morte, la legge consente forme rituali di commemorazione da tenersi nel momento della dispersione delle ceneri.