In tema di regolamentazione comunale sulle TARI, con particolare riferimento al regime tariffario, è illegittima l’equiparazione degli agriturismi agli alberghi in quanto tra loro intrinsecamente dissimili e per tali bisognosi di classificazioni tra loro autonome e distinte, come nel caso di specie, in sottocategorie cui corrisponde un diverso regime tariffario. É quanto statuito dalla Consiglio di Stato con sentenza n. 1162 del 2019 la quale ha di fatto confermato la sentenza del TAR Umbria. In primo grado, infatti, alcune aziende agrituristiche ricorrevano per l’annullamento delle delibere consiliari del Comune di Corciano con cui veniva approvato il Regolamento dell’Imposta Unitaria Comunale, nella parte in cui equiparava, ai fini dell’applicazione del regime tariffario sulla TARI, gli alberghi e gli agriturismi. Sul punto, gli interessati lamentavano, in termini di eccesso di potere e violazione del principio di capacità contributiva, l’illegittima equiparazione, per obiettiva differenza dell’attività agrituristica (rientrante nell’attività agricola), rispetto a quella alberghiera (che è tipica attività commerciale) tale che le tariffe non potevano che essere differenziate.
Il Comune, resistente in primo grado e appellante in quello successivo, sosteneva di aver applicato per la commisurazione delle tariffe TARI il cd. Metodo normalizzato (ex L. 147/2013 e D.P.R. 158/1999) che con riferimento alle utenze non domestiche stabilisce la previsione di apposite tabelle, coefficienti di produttività di rifiuti per ogni categoria, in uno spazio tra un minimo e un massimo, senza prevedere categorie e sottocategorie di utenze diverse da quelle ivi indicate, pertanto, non avrebbe avuto margini di ulteriore discrezionalità. A confutare la tesi dell’Ente appellante, il Consiglio rileva anzitutto che – in funzione del proporzionato, ragionevole e adeguato uso della discrezionalità tecnica – in base all’art. unico, commi 659 e 660 L. 147/2013 il Comune ha comunque il potere di introdurre “riduzioni tariffarie ed esenzioni”, in parte già individuate dalla Legge in termini di ragionevole graduazione del regime tariffario in relazione al carico dei rifiuti prodotti tale rendere impropria la rigida assimilazione operata dalla delibera comunale.
Inoltre, l’assimilazione praticata indica una presunzione di equivalenza quando, all’opposto, l’ordinamento differenzia le due fattispecie in esame, sia dal punto di vista dello statuto imprenditoriale e delle finalità dell’attività, sia dal punto di vista dell’ordinamento del turismo (L. 96/2006 – L. quadro sull’agriturismo), nonché in termini di condizione contributiva dato che le rispettive condizioni amministrative e fiscali rispecchiano una differenziazione economia e funzionale. Su tale ultimo punto, basti pensare che un agriturismo è, dalla Legge, finalizzato all’obiettivo specifico, di interesse generale, del recupero del patrimonio rurale, non avendo, in fatto le caratteristiche aziendale di un albergo; peraltro, usualmente opera nell’anno per un tempo e un volume ridotto rispetto a un esercizio alberghiero.
In definitiva, per il Consiglio di Stato la corrispondenza ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza avrebbe dovuto essere espressa, dalla delibera impugnata, mediante una classificazione autonoma (con apposite sottocategorie) e, alla luce dell’art. 3 Cost., realisticamente proporzionata alla connotazione specifica dell’attività e all’effettiva capacità di produzione, per quantità e qualità. Il che avrebbe consentito un effetto congruo rispetto al criterio alternativo di cui all’art. unico, comma 652, della L. 147/2013 (a cui devono comunque adeguarsi i principi di cui alle precedenti e secondarie disposizioni del DPR 158/1999 sul metodo normalizzato) tale per cui il Comune «nel rispetto del principio di chi inquina paga (…) può commisurare la tariffa alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti».
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale
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