Con la sentenza 27/2019 la Corte costituzionale ha ribadito la validità delle leggi regionali che, perseguendo l’obbiettivo della riduzione della ludopatia, impongono distanze minime delle sale da gioco dai cc.dd. luoghi sensibili.
Sono infondate, dunque, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate in riferimento agli art. 3, 117, 2° comma, lett. h), e 3° comma, della Costituzione – dell’art. 2, 1° comma, lett. c), punto IV, l. reg. Abruzzo 29 ottobre 2013 n. 40, recante «Disposizioni per la prevenzione della diffusione dei fenomeni di dipendenza dal gioco», nella parte in cui include le «caserme militari» tra i «luoghi sensibili», riguardo ai quali l’art. 3, 2° comma, della stessa legge prevede che l’autorizzazione all’esercizio di sale da gioco o all’installazione di apparecchi per il gioco lecito può essere rilasciata solo per gli esercizi ubicati a distanza non inferiore a trecento metri dai predetti luoghi.
La Consulta, in particolare, ha respinto le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal T.a.r. per l’Abruzzo, sezione staccata di Pescara (cfr. sez. I, ordinanza 6 giugno 2017 n. 184) chiamata a pronunciarsi in una vicenda in cui l’amministrazione procedente aveva disatteso l’istanza – presentata dal titolare di una impresa individuale per l’esercizio dell’attività di raccolta scommesse su rete fisica munita di autorizzazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e licenza del questore di Chieti ex art. 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 – in base al rilievo che: ai sensi dell’art. 3 della l.r. Abruzzo n. 40 del 2013, era necessaria anche l’autorizzazione del sindaco del Comune territorialmente competente; la stessa poteva essere rilasciata solo per i locali ubicati a distanza non inferiore a 300 metri dai «luoghi sensibili» elencati dalla disposizione censurata, tra cui sono ricomprese «le caserme militari»; nel caso di specie, la vicinanza dell’esercizio a una caserma dei Carabinieri inibiva il rilascio dell’autorizzazione.
Gli stessi giudici spiegano che il quadro normativo e giurisprudenziale consente espressamente alle Regioni d’intervenire prevedendo distanze minime dai luoghi sensibili per l’esercizio delle attività legate ai giochi leciti, anche individuando luoghi diversi da quelli indicati dal d.l. n. 158 del 2012, come convertito. L’inclusione delle caserme militari tra i luoghi sensibili non è estranea a tali finalità. Le caserme, infatti, sono destinate all’addestramento e all’alloggio dei militari, in particolare e nella maggior parte dei casi dei giovani che svolgono la precipua formazione in tale campo. Si tratta, quindi, senz’altro di peculiari centri di aggregazione di soggetti che ben possono considerarsi più esposti ai rischi legati ai giochi leciti. E, in tal senso, non si vede come l’appartenenza a un corpo militare (e tantomeno il legittimo possesso di un’arma) potrebbe essere ritenuto di per sé un indice di minore vulnerabilità alla ludopatia. Inoltre, nella misura in cui le caserme militari siano adibite anche ad attività operative nei confronti del pubblico, le stesse si configurano altresì come luoghi di aggregazione in cui possono transitare soggetti in difficoltà, che cercano tutela e protezione (si pensi a chi denunci un reato contro la persona o il patrimonio), quindi potenzialmente più esposti a quei fenomeni di debolezza psichica su cui s’innesta la ludopatia.
Il legislatore abruzzese, in conclusione, secondo i giudici delle leggi, è certamente intervenuto nell’ambito della materia «tutela della salute», senza invadere la competenza esclusiva dello Stato, con una disciplina che appare altresì non irragionevole, poiché le caserme militari presentano caratteristiche idonee a essere qualificate come luoghi sensibili. Si tratta di aspetti che, nei limiti della non irragionevolezza, non possono non rientrare nella discrezionalità del legislatore, le cui valutazioni ben potrebbero, ad esempio, essere legate alla specifica conformazione territoriale. Non a caso le scelte regionali sul punto sono state assai diversificate e solo per alcuni luoghi si riscontra un costante inserimento nell’elenco, mentre non sono infrequenti valutazioni specifiche di singole Regioni (si pensi alle stazioni bus o ferroviarie), come nel caso di specie. Non risulta irragionevole, quindi, neppure la mancata inclusione nell’elenco dei luoghi sensibili di strutture assimilabili alle caserme militari, quali le amministrazioni civili del comparto sicurezza, censurata dal giudice a quo senza neppure illustrare le ragioni per cui tali tipologie di strutture sarebbero assimilabili.