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La definizione di “strada” ai fini dell’applicazione del codice della strada

Corte di cassazione, Sez. 2 Civile, ordinanza n. 3251 del 05 febbraio 2024
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La definizione di “strada”, che comporta l’applicabilità della disciplina del relativo codice, non dipende dalla natura, pubblica o privata, della proprietà di una determinata area, bensì dalla sua destinazione ad uso pubblico, che ne giustifica la soggezione alle norme del codice della strada per evidenti ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 21 com. 1
Massime precedenti Conformi: N. 14367 del 2018 Rv. 648972-01

Fonte: Corte di Cassazione

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