Un AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI del Comune di Livorno relativo alle annualità d’imposta dal 2004 al 2009 per immobili destinati ad attività didattiche, è stato impugnato dall’Istituto Religioso proprietario del fabbricato dinanzi alla CTP di Livorno, che ha affermato la sussistenza dei requisiti per l’applicazione dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lettera i), del decr. legisl. n. 504/1992. La CTR della Toscana confermava la sentenza di primo grado e il Comune di Livorno proponeva ricorso per Cassazione, sostenendo la errata interpretazione della normativa succedutasi nel tempo.
La Corte di Cassazione, SEZIONE V CIVILE – con l’Ordinanza n. 10288 del 2019, ha accolto il ricorso, affermando in primo luogo che nella fattispecie vengono in rilievo le tre disposizioni legislative che disciplinano la materia nelle diverse annualità cui si riferiscono gli accertamenti. L’art. 7, comma 1, lettera i). del decr. legisl. n. 504/1992, nella formulazione vigente dal primo gennaio 2003 al 3 ottobre 2005, dispone l’esenzione Ici per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, utilizzati dai soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lettera c), del DPR n. 917/1996. Successivamente, il citato art. 7, comma 1, lettera i), è stato integrato e modificato, dapprima dall’art. 7, comma 2 bis del D.L. n. 203/2005, con la estensione della esenzione alle attività indicate dalla medesima lettera a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse, e, poi, dall’art. 39 del D.L. n. 223/2006, il quale ha ribadito che l’esenzione si rende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera “che non abbiano esclusivamente natura commerciale”.
Il Supremo Collegio ha quindi affermato che, contrariamente all’avviso della CTR, le modifiche legislative di cui trattasi non si applicano retroattivamente, trattandosi di disposizioni con carattere innovativo e non interpretativo (secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale). In ogni caso, tutte le successive formulazioni del richiamato articolo 7, subordinano l’esenzione alla contemporanea presenza di un requisito soggettivo (costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) e di un requisito oggettivo (rappresentato dallo svolgimento esclusivo di attività di assistenza od altre equiparate nella versione fino al 3/10/2005 ed infine valutato in ragione della natura “non esclusivamente commerciale” dal 3/10/2005 al 4/7/2006.).
La Corte ha poi chiarito che deve tenersi conto della decisione della Commissione dell’Unione Europea del 2014/384/UE la quale ha affermato che l’esenzione Ici in favore degli enti non commerciali è compatibile con il divieto di aiuti di Stato sancito dalla normativa nazionale ove abbia a oggetto immobili destinati allo svolgimento di attività non economica, dovendo intendersi tale l’attività svolta a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un corrispettivo simbolico.
Alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte ha deciso che il ricorso del Comune merita accoglimento e la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, per accertare in concreto la natura economica o non economica dell’attività didattica svolta nell’immobile di cui è causa, verificando in particolare se tale attività sia stata prestata a titolo gratuito ovvero dietro il versamento di un importo simbolico, tale da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio e da non poter essere pertanto considerato una retribuzione del servizio prestato.
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale
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