1 -Nel corso della seduta del 28 novembre 2018 presso la VI Commissione Finanze della Camera, il Sottosegretario alle Finanze ha fornito la risposta tecnica alla interrogazione avente ad oggetto le MISURE DI FISCALITA’ AGEVOLATA PER LE ATTIVITA’ ECONOMICHE NEI COMUNI DELLE AREE MONTANE.
Sulla richiesta delle ragioni per le quali non abbiano trovato applicazione le disposizioni contenute nella legge n. 97 del 1994 (c.d. legge Carlotto) , gli Uffici del Dipartimento hanno fatto presente che la disposizione invocata dall’interrogante non è più vigente in quanto l’art. 17, comma 2, del decr. legisl. n. 218 del 1997 ha abrogato tutte le disposizioni con esso incompatibili ed il MEF, con la circolare n. 192 del 23 ottobre 2000, ha chiarito che tale abrogazione è stata resa necessaria a seguito della introduzione nel nostro ordinamento tributario dell’istituto dell’accertamento con adesione finalizzato a consentire a tutti gli operatori, senza alcuna discriminazione nei confronti di quelli che svolgono attività nelle zone montane, di definire le proprie posizioni tributarie con una unica procedura in contraddittorio con l’ente impositore.
2 -Nella stessa seduta del 28 novembre 2018, il Sottosegretario alle Finanze ha fornito la risposta alla interrogazione riguardante la DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE ASSOGGETTABILE ALLA TARI, con particolare riferimento agli immobili ove si producono RIFIUTI SPECIALI.
Riguardo alla richiesta circa l’obbligo in capo ai produttori di dimostrare e delimitare le aree in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 26637/2018, il Dipartimento ha evidenziato che la norma stessa pone tale adempimento come condizione per poter usufruire delle agevolazioni ed ha ricordato che nel Prototipo di regolamento pubblicato dal MEF per la istituzione e l’applicazione della TARES (e poi della TARI) sono state indicate le modalità ed i tempi per la presentazione della denuncia originaria o di variazione con allegazione dei documenti attestanti lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. Considerata, poi, la difficoltà di individuare un documento specifico, spetta ai Comuni, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, definire la idonea documentazione che si richiede ai contribuenti produttori.
In ordine alla richiesta di individuare l’importo totale sul quale calcolare il rapporto con i rifiuti speciali assimilabili agli urbani avviati al recupero, è stato chiarito che nel citato Prototipo di Regolamento viene precisato che nel prodotto fra quantità di rifiuti speciali effettivamente avviati al recupero ed una determinata percentuale del costo unitario, questa è determinata dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.
LINK – ATTI PARLAMENTARI- RESOCONTO SEDUTA DELLA VI COMMISSIONE FINANZE DELLA CAMERA DEL GIORNO 28 NOVEMBRE 2018
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it