Può rappresentare motivo di incertezza la interpretazione della norma di cui al decreto legge n. 193 del 2016 convertito nella L. n. 225 del 01/12/2016 – art. 2 bis “ nuove disposizioni per la riscossione spontanea delle entrate degli enti locali”, a seguito della quale a decorrere dal 1 Ottobre 2017 “i pagamenti spontanei” dovranno essere versati esclusivamente su conti correnti di tesoreria o intestati all’Ente impositore, individuando cosa debba intendersi per riscossione spontanea.
Va in primo luogo riportato il testo della disposizione di cui all’art. 2 bis citato “Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell’ingiunzione di pagamento ai fini dell’avvio della riscossione coattiva”
“1. In deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell’ente impositore ((ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati)), o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al comma 12 dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 688 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al versamento dell’imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell’ente impositore ((ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati)) o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori ovvero, a decorrere dal 1º ottobre 2017, per tutte le entrate riscosse, dal gestore del relativo servizio che risulti comunque iscritto nell’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e si avvalga di reti di acquisizione del gettito che fanno ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale gia’ riconosciute dall’Amministrazione finanziaria, tali da consentire, in presenza della citata cauzione, l’acquisizione diretta da parte degli enti locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento, al netto delle spese anticipate e dell’aggio dovuto nei confronti del predetto gestore…”
Va quindi precisato che resta possibile per i soggetti iscritti all’Albo ex art. 53 del D.Lgs. 446/1997 continuare ad effettuare la riscossione spontanea a condizione che si avvalgano di reti di acquisizione del gettito che facciano ricorso a forme di cauzione collettiva e solidale gia’ riconosciute dall’Amministrazione finanziaria, tali da consentire, in presenza della citata cauzione, l’acquisizione diretta da parte degli enti locali degli importi riscossi, non oltre il giorno del pagamento, al netto delle spese anticipate e dell’aggio dovuto nei confronti del predetto gestore. Tale reti di acquisizione è quella esistente nel circuito delle tabaccherie.
Premesso questo, assume particolare rilievo l’individuazione del perimetro applicativo della norma, limitato al «versamento spontaneo» delle entrate, definizione che per l’Anacap (Associazione Nazionale Aziende Concessionarie Servizi Entrate Enti locali) non può che riferirsi al pagamento effettuato dal contribuente di propria iniziativa in adempimento degli obblighi previsti dalla legge. In tal senso si è peraltro espresso anche l’IFELl con la nota del 22 dicembre 2016, evidenziando che non soggiacciono al nuovo regime i versamenti conseguenti ad atti di accertamento o a ingiunzioni di pagamento.Possiamo quindi affermare che per pagamento spontaneo deve intendersi sia quello in autoliquidazione sia quello sollecitato tramite invito di pagamento bonario per favorire l’adempimento nei termini di legge ma non quelli relativi alla richiesta di pagamento successiva alla scadenza del termine.
Per la riscossione diversa dalla spontanea che quindi deve ricomprendere non solo la coattiva promossa a seguito della notifica dell’ingiunzione ex R.D. 639/1910 ma anche quella successiva alla notifica di atti di accertamento o di liquidazione o avvisi di pagamento successivi alla scadenza entro cui avrebbe dovuto essere adempiuto il pagamento del tributo o dell’entrata rimane in vigore il Dl n. 70 del 2011 che all’articolo 7 comma 2, gg septies lascia al concessionario il versamento su appositi conti correnti allo stesso intestati per poi provvedere al riversamento periodico delle somme introitate al netto dell’aggio.
“nel caso di affidamento ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la riscossione delle entrate viene effettuata mediante l’apertura di uno o piu’ conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell’ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse. Il riversamento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell’ente delle somme riscosse, al netto dell’aggio e delle spese anticipate dal soggetto affidatario, deve avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente.”
I conti correnti dovranno essere intestati per la riscossione diversa dalla spontanea al concessionario che dovrà rispettare gli obblighi di riversamento come indicati.
Nulla vieta che il Comune possa, prevedere nell’ambito della propria potestà prevedere modalità di riscossione diversa per l’incasso della riscossione coattiva sia nell’ambito regolamentare che contrattuale prevedendo che anche questa possa avvenire su conti correnti propri del comune.
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it