Il Tribunale di Teramo accoglieva l’appello del Comune di Roseto degli Abruzzi in riforma della sentenza del Giudice di Pace relativa ad un Verbale della Polizia Municipale a carico di una ditta pubblicitaria che aveva installato abusivamente un cartello in violazione dell’art. 23, commi 1, 4, 11, del Codice della Strada di cui al decr. legisl. n. 285/1992 e del Regolamento di attuazione.
La ditta pubblicitaria sosteneva di avere richiesto l’autorizzazione per la collocazione de manufatto e che sull’istanza si era formato il silenzio assenso. Il Tribunale ha ritenuto la inapplicabilità di tale istituto in quanto ha considerato la situazione in esame estranea all’elenco dei casi di procedure amministrative che la TABELLA B) del D.P.R. n. 300/1992, attuativo della Legge n. 241/1990, annovera quali meritevoli dell’applicazione del silenzio assenso-
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 288/2018, ha rigettato il ricorso proposto dalla ditta pubblicitaria, affermando in primo luogo che dal tenore letterale dell’art. 3, comma 3, del decr. legisl. n. 507/1003, e dell’art. 23, c. 4, del Codice della Strada (decr,legisl. n.285/1992) si evince chiaramente che “la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell’interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta dell’ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale”.
Pur riconoscendo che l’art. 20 della L. n-241/1990, nell’ottica del principio del buon andamento e della semplificazione amministrativa , ha equiparato in linea di principio il silenzio al provvedimento di accoglimento dell’istanza per l’ottenimento di un titolo esecutivo, la Suprema Corte ha ritenuto che tale principio non ha portata illimitata e contiene varie eccezioni, come ad esempio in materia di pubblica sicurezza e l’obbligo del titolo autorizzativo nel caso di collocazione dei cartelli pubblicitari nelle strade risponde proprio alla necessità di verifica da parte della P.A. circa le condizioni ed i requisiti per lo svolgimento dell’attività pubblicitaria nelle strade- Inoltre, il fatto che nella TABELLA C) allegata al D.P.R.n. 300/1992 indica al n. 81, tra le attività per le quali scatta il silenzio assenso del Comune decorsi trenta giorni, LE PUBBLICHE AFFISSIONI DIRETTE DI CUI AL DPR N.639/1972 (abrogato e sostituito dal decr.lrgisl. n.507/1993), riveste una portata limitata perché destinata a surrogare il consenso del Comune solo per l’ipotesi di “affissione diretta in spazi di pertinenza degli interessati” mentre l’estensione della norma al tacito consenso non è ammessa per il procedimento di installazione di cartelli pubblicitari su strada statale.
Correttamente, quindi, il Tribunale di Teramo ha disapplicato il Regolamento comunale del 1995, contenente la disciplina della pubblicità e delle pubbliche affissioni, per contrasto con la normativa di rango superiore, escludendo di conseguenza la formazione del silenzio assenso.
Riguardo alla pretesa di non punibilità dedotta dalla ricorrente per essere stata indotta all’errore a causa del comportamento del Comune, avendo la stessa ritenuto di poter agire sulla base di un titolo abilitativo tacito, il Tribunale, ad avviso della Corte, ha con motivazione completa e congrua ritenuto che la violazione fondata su un regolamento illegittimo non esimeva la ditta dalla conoscenza della normativa vigente né dal chiedere chiarimenti alla P-A- Né avrebbe avvalorato la tesi dell’innocenza il fatto che il Comune avesse preteso il pagamento della Imposta di pubblicità, dal momento che è nota la debenza del tributo anche per la pubblicità abusiva.
LINK – CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. VI CIVILE – ORDINANZA N. 288/2018 – PUBBLICATA IL 9 GENNAIO 2018
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it