Nella sentenza 14796/2019 il Tribunale amministrativo del Lazio approfondisce la questione dei limiti della clausola sociale nei bandi gara.
Nella prima analisi i giudici del Tribunale amministrativo capitolino spiegano che la “stabilità occupazionale” nelle gare pubbliche di appalto è sicuramente un obiettivo normativo importante e un valore ordinamentale, che deve essere “promossa” e non rigidamente imposta e comunque deve essere armonizzata con i principi europei della libera concorrenza e della libertà d’impresa, così da escludere un rigido obbligo di garanzia necessaria della stabilità, pur in presenza di variato ambito oggettivo del servizio a gara”. Peraltro, secondo gli stessi giudici, anche ove prevista, tale “clausola sociale di “riassorbimento” deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti la clausola in questione lesiva della concorrenza, dal momento che verrebbe a scoraggiare la partecipazione alla gara ed a limitare la platea dei partecipanti, nonché a ledere la libertà d’impresa, riconosciuta e garantita dall’art. 41 Cost., che sta a fondamento dell’autogoverno dei fattori di produzione. Detta clausola, dunque, riveste portata cogente solo nel senso che l’offerente non può ridurre ad libitum il numero di unità da impiegare nell’appalto, senza che tale clausola comporti anche l’obbligo per l’impresa aggiudicataria di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata tutto il personale già utilizzato dalla precedente impresa affidataria del servizio.
Nella stessa sentenza i giudici del Tribunale amministrativo di Roma affrontano un’ulteriore tematica: la nozione di “errore nell’esercizio della propria attività professionale” suscettibile di incidere sulla credibilità professionale dell’operatore economico ai fini della partecipazione alle procedure per l’affidamento degli appalti pubblici costituisce oggetto di una interpretazione ampia, non limitata ai soli inadempimenti e condotte negligenti commessi nell’esecuzione di un contratto pubblico, con conseguente inclusione anche delle violazioni accertate e sanzionate dall’Autorità nazionale garante della concorrenza con un provvedimento confermato in sede giurisdizionale, con la precisazione che tale determinazione non può comportare una esclusione automatica, in quanto, conformemente al principio di proporzionalità, si impone lo svolgimento di una valutazione specifica e concreta del comportamento dell’operatore economico interessato da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.