Chiamata in causa dal Tar Lazio su ricorso della Tim esclusa da una gara Consip, la Corte di giustizia Ue ha chiarito con la Sentenza n. C-395/12 che il diritto dell’Unione non impedisce che una normativa nazionale, possa prevedere l’esclusione qualora a carico di uno dei subappaltatori o imprese menzionati nell’offerta venga constatato un motivo per farlo. Tuttavia, critica l’automatismo in questo processo, senza dare all’impresa la possibilità di dimostrare la propria affidabilità malgrado la constatazione di una violazione. Infatti, secondo la Corte, la normativa italiana prevede in modo generale e astratto l’esclusione automatica dell’operatore economico, indipendentemente dalle circostanze in cui si sia verificata tale violazione. E stabilisce dunque una presunzione assoluta secondo cui l’operatore economico debba essere escluso per qualsiasi violazione imputabile a uno dei suoi subappaltatori. Ciò accade senza che si lasci all’amministrazione aggiudicatrice la facoltà di valutare, caso per caso, le particolari circostanze del caso di specie. E senza che all’operatore economico si dia la possibilità di dimostrare la propria affidabilità malgrado la constatazione di detta violazione. In particolare, una normativa siffatta non permette all’amministrazione aggiudicatrice di tenere conto, ai fini della valutazione della situazione, di una serie di fattori pertinenti, come: i mezzi di cui l’operatore economico che abbia presentato l’offerta disponeva per verificare l’esistenza di una violazione in capo ai subappaltatori, o la presenza di un’indicazione, nella sua offerta, della propria capacità di eseguire l’appalto senza avvalersi necessariamente del subappaltatore in questione. Date tali circostanze – conclude la Corte – una normativa nazionale che preveda una siffatta esclusione automatica dell’operatore economico che abbia presentato l’offerta viola il principio di proporzionalità. Eccedendo così il margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati membri.