La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale della Toscana, ha emesso la sentenza n. 41 del 19 febbraio 2018, relativa ad un giudizio nei confronti dei gestori di alcuni alberghi, responsabili del danno arrecato al Comune di Firenze per omesso versamento dell’imposta di soggiorno riscossa a carico dei soggetti che hanno soggiornato in tali strutture ricettive.
La pronuncia si basa sul fatto che l’imposta di soggiorno, disciplinata dall’art. 4, comma 2, del decr. legisl. n.23/2011, è un tributo di spettanza del Comune, i cui soggetti passivi sono coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel territorio comunale , mentre le modalità di applicazione e di riscossione rientrano nel potere regolamentare dell’Ente (ai sensi dell’art. 52 del decr. legisl. n.446/1997). Per la norma, il gestore dell’albergo risulta estraneo al rapporto tributario che vede da un lato il Comune quale Ente impositore e dall’altro l’ospite tenuto al pagamento al termine della sua presenza.
Qualora nel Regolamento comunale sia previsto che il gestore della struttura sia chiamato a svolgere la funzione strumentale di esazione del tributo, senza però assumere la veste di obbligato solidale (sostituto di imposta) non prevista dalla legge, lo stesso viene posto in una situazione di disponibilità materiale delle somme riscosse – le quali hanno senza dubbio una natura pubblica – tali da qualificare il gestore come AGENTE CONTABILE, tenuto all’obbligo della resa del conto.
E’ stato all’uopo richiamato il principio consolidato delle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui “elementi essenziali e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualifica di agente contabile…..sono soltanto il carattere pubblico dell’ente per il quale tale soggetto agisca e del denaro o del bene oggetto della sua gestione, mentre resta irrilevante …il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali previsti e disciplinati dalla legge….”(SS.UU. n.13330/2010 e n. 14891/2010).
Sull’argomento giova rilevare, anche in relazione alle segnalazioni di cui si ha notizia in varie sedi, che la disciplina attuale, che esclude dal rapporto tributario il gestore della struttura ricettiva, rende più difficile la riscossione dell’imposta in quanto il responsabile dell’esazione, nel caso in cui l’ospite si rifiuti di pagare l’importo, ha l0bbligo di segnalare al Comune i dai per la individuazione del debitore, in modo che l’Ente possa attivare le procedure di recupero, con tempi prevedibilmente lunghi, mentre più efficace e tempestiva si rivelerebbe la riscossione nel caso fosse attribuita al gestore la qualifica di sostituto di imposta. L’aspettativa è, quindi, che il legislatore provveda a colmare tale lacuna.
LINK – CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA TOSCAMA – SENTENZA N. 41 DEL 19 FEBBRAIO 2018 –
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it