Con la sentenza n. 249/2017, depositata in data 1 dicembre 2017, la Corte costituzionale ha dichiarato la legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004 (La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali, è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio. Per i calcoli di cui al precedente periodo, il valore medio di mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite con il provvedimento di cui al comma 339. L’Agenzia del territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima).
In ordine a tale disposizione normativa, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con ordinanza del 16.12.2016, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale in relazione all’articolo 3 della Costituzione, “perché il singolo contribuente si troverebbe irrazionalmente esposto a rivalutazione del proprio bene in relazione alla significativa rivalutazione di beni altrui sol perché situato in una microzona oggetto di attenzione da parte del Comune, con disparità di trattamento rispetto ad altre microzone, pur significativamente da rivalutare, ma non oggetto di richiesta da parte del Comune medesimo all’agenzia del Territorio”; in relazione all’articolo 53, “poiché un riaccatastamento di una serie di edifici collegato ai soli valori di mercato di zona e senza modificazioni nella realtà si porrebbe inevitabilmente in contrasto con la capacità contributiva dei singoli”; ed in relazione all’articolo 97, “in quanto la rivalutazione massiva non assicura né il buon andamento né l’imparzialità dell’amministrazione, colpendo indiscriminatamente tutte le unità immobiliari (di una determinata zona) senza alcuna verifica concreta del singolo bene”.
Con la sentenza in epigrafe, la Corte Costituzionale ha rigettato le censure prospettate sulla scorta delle seguenti motivazioni.
In ordine alla censura prospettata dalla CTR in relazione all’art. 3 Cost., la Consulta ha argomentato come la stessa non fosse riferibile alla previsione della norma, bensì ricollegabile a “circostanze contingenti” (ovvero la maggiore o minore sollecitudine del Comune di riferimento nell’avanzare l’istanza) che attengono alla concreta applicazione della disciplina, trattandosi pertanto di un “inconveniente di fatto” come tale irrilevante nel giudizio costituzionale. In ordine alla censura prospettata in relazione all’art. 53 Cost., la Corte ha invece ritenuto non irragionevole che l’accertamento di una modifica del valore degli immobili presenti in una determinata microzona abbia una ricaduta sulla rendita catastale in quanto, “il conseguente adeguamento, proprio in quanto espressione di una accresciuta capacità contributiva, è volto in sostanza ad eliminare una sperequazione esistente a livello impositivo”. Infine, in ordine alla censura prospettata in relazione all’art. 97 Cost. la Consulta ha respinto la questione non rilevando, nel senso dell’incostituzionalità di una disciplina, la problematica della potenziale esposizione dell’Amministrazione al rischio di azioni giudiziarie.
Ciò rilevato, si osserva però che con la decisione in commento la Corte Costituzionale ha anche affermato un ulteriore ed importante principio che deve risultare evidente nell’atto di accertamento catastale ed “assolto in maniera rigorosa” dall’Amministrazione procedente, e sul quale la Cassazione ha recentemente argomentato con giurisprudenza invero discorde: la necessità di motivare le revisioni catastali (accertate ai sensi dell’articolo 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004), considerata la natura e le modalità dell’operazione, in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento (Cfr. punto 7.3 della sentenza).