La II Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello della Corte dei Conti ha pronunciato la sentenza n. 109/2018 nel procedimento in sede di Appello proposto dalla Procura Regionale avverso la sentenza della Sez. Basilicata, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno al Comune nei confronti del Comandante della Polizia Municipale in relazione alle spese sostenute per la notificazione di numerosi verbali di infrazione al codice della strada, nonché per quelle conseguenti alla soccombenza nei relativi giudizi di annullamento dei verbali stessi, somma diminuita dell’importo incassato per il volontario pagamento di alcuni automobilisti.
Le infrazioni contestate erano dovute al superamento in Centro Città del limite di velocità ed accertate con l’impiego di un’apparecchiatura di rilevazione fissa, che secondo la Procura Regionale della Corte sarebbe stata installata in violazione delle disposizioni dettate dai Decreti Legge nn. 121/2002 e 151/2003, convertiti in Legge, e della Direttiva Maroni del 2009, per cui i relativi verbali erano stati annullati in sede contenziosa.
L’appellante ha posto in rilievo che il giudice di primo grado ha ritenuto di escludere la colpa grave nel comportamento del Comandante, causato dalla nebulosità del quadro normativo all’epoca vigente e dalle difficoltà di coordinamento gestionale e operativo del Comune, per cui le scelte operate, più che come “grave negligenza”, si sarebbero connotate di “mera imperizia nell’interpretazione delle disposizioni intervenute al riguardo”.
La Corte ha rilevato, invece, la esistenza di un chiaro quadro normativo, supportato dalla direttiva del Ministero dell’Interno in data 14/8/2009, con la quale l’Amministrazione Centrale, uniformandosi alla giurisprudenza della Cassazione, aveva definitivamente chiarito che sulle strade che nel caso in esame avevano formato oggetto dei verbali di infrazione la rilevazione della velocità per mezzo di apparecchi ad installazione fissa non era consentita.
L’Organo giudicante ha anche rilevato come il giudice di primo grado non abbia valorizzato un elemento fattuale , logicamente determinante ai fini della valutazione dell’elemento soggettivo della condotta contestata e cioè, la circostanza che la circolare ministeriale intervenne il 14 agosto 2009 e a quella data l’apparecchiatura, ancorchè da tempo installata, aveva funzionato per sole due settimane, essendo stata infatti attivata l’1 agosto 2009, per essere poi definitivamente disattivata alla fine di quel mese. Ciò dimostra che il Comandante aveva preso coscienza, proprio grazie alla circolare, dell’illegittimo funzionamento del rilevatore di velocità su quella strada, per cui avrebbe dovuto seguire ogni opportuna iniziativa per porre l’ente al riparo dai prevedibili contenziosi che da lì a poco sarebbero stati avviati. Egli avrebbe dovuto agire con immediatezza in autotutela a carico dei verbali nel frattempo emessi e, comunque, non dare corso alla loro notifica. Ciò ha portato al riconoscimento della esistenza della colpa grave, pur tuttavia dovendosi riconoscere un ravvedimento del responsabile, ritenendo equo l’esercizio del potere riduttivo nella misura del 40 per cento del danno quantificabile alla luce dell’approfondimento istruttorio svolto.
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it