Con la sentenza 2917/2023 i giudici della sezione di Salerno del Tar Campania hanno stabilito che non è anomala l’offerta che preveda l’assunzione di personale – ancorché in numero elevato – affetto da disabilità.
Nell’ambito della verifica di anomalia, non può essere ritenuta inaffidabile l’offerta che preveda l’assunzione, dopo l’aggiudicazione, di un elevato numero di personale con disabilità grave in quanto:
– la lex specialis della procedura non imponeva ai concorrenti di disporre dei lavoratori da impiegare nell’esecuzione della commessa già all’atto della partecipazione o comunque prima dell’aggiudicazione né poneva limiti all’utilizzo di lavoratori disabili;
– nell’ambito dei pubblici affidamenti, caratterizzati dalla competitività delle procedure, dall’occasionalità o dalla discontinuità degli affidamenti e comunque dall’assenza di garanzie circa il riaffidamento nonché dalle non trascurabili dimensioni delle commesse, risulta naturale che gli operatori economici non abbiano alle loro dipendenze, già al momento della partecipazione alla procedura di gara o comunque prima dell’aggiudicazione, i lavoratori da destinare all’esecuzione del contratto, non solo qualora a tali fini si intenda costituire un team composto anche da lavoratori disabili ma anche in caso di utilizzo di soli lavoratori non disabili;
– non risulta rilevante la percentuale di invalidità richiesta in capo ai lavoratori ai fini dell’accesso agli incentivi previsti in quanto, sebbene il grado di invalidità sia correlato alla patologia strutturale o funzionale che affligge la persona, alla possibilità di sopperire alla stessa mediante ausili e alla riduzione della capacità lavorativa, occorre tuttavia considerare che la compromissione delle normali facoltà dell’individuo non comporta l’impossibilità ma la mera difficoltà di eseguire determinate attività rispetto all’ordinario e non impedisce l’utilizzo della residua abilità, attuale o potenziale, nello svolgimento di attività lavorative compatibili, cosicché la persona conserva conoscenze e competenze che costituiscono una inalienabile ricchezza dell’individuo e della società, che può e deve essere utilizzata nell’ambito dell’attività lavorativa;
– l’impiego di lavoratori disabili può avvenire principalmente, come dimostrano anche le disposizioni della legge n. 68 del 1999 (cfr. art 3), nell’ambito di strutture aziendali complesse, in cui la maggiore flessibilità organizzativa (derivante dalla più ampia compagine del personale e dalla più varia attività) consente un più facile e meno impattante inserimento di tale personale, compensando e armonizzando la minore abilità nell’ambito di più ampi team di lavoro;
– la normativa internazionale, europea, nazionale pone il disabile come componente non solo della società ma anche del tessuto produttivo in condizioni di effettiva parità. Tali indicazioni normative, attenendo a un diritto fondamentale della persona, sono idonee a conformare e condizionare l’esercizio del potere amministrativo nel momento in cui questo si confronta con una situazione fattuale e giuridica che coinvolge tale diritto, anche al fine di non frustrare obiettivi insiti nella disciplina in materia di appalti pubblici e in quella di incentivo all’assunzione di disabili, risolvendosi in ultima analisi in una forma indiretta di discriminazione idonea a compromettere sia la componente difensiva sia quella pretensiva di una situazione giuridica fondamentale della persona disabile.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it |