È incostituzionale escludere chi non abbia la cittadinanza italiana o europea
dall’accesso a un mutuo agevolato, finalizzato a riqualificare borghi della Valle
d’Aosta/Vallée d’Aoste tramite il recupero di immobili.
Non è, invece, irragionevole valorizzare la residenza protratta nel territorio regionale
per regolare il progressivo accesso a tale finanziamento agevolato.
È quanto ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 53 del 2024, depositata il
29 marzo.
Con la legge n. 3 del 2013, la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallé ha stanziato un
fondo per consentire l’erogazione di mutui a tassi agevolati, onde incentivare la
riqualificazione di zone del territorio e il recupero di immobili di particolare pregio
storico, artistico o ambientale, nonché per rilanciare l’edilizia.
Il Tribunale di Torino ha censurato due criteri per l’accesso al mutuo: il necessario
possesso della cittadinanza italiana o europea e la residenza nel territorio regionale da
almeno otto anni dei proprietari dei citati immobili (criterio che il legislatore pone in
alternativa a quello – non contestato dal giudice – della proprietà da almeno quindici
anni).
Quanto al requisito della residenza protratta, il giudice delle leggi, tenuto conto che
le risorse messe inizialmente a disposizione dalla Regione non sono illimitate, pur se
suscettibili di ricostituirsi nel tempo con le restituzioni, ha ritenuto non irragionevole,
in un contesto estraneo alla tutela di bisogni primari e finalizzato a riqualificare il
territorio, valorizzare la residenza prolungata nel territorio medesimo, in alternativa
alla proprietà protratta da almeno quindici anni. Al mutuo agevolato, che non è
concesso una tantum, è dato accedere via via che matura il requisito temporale o
rispetto al diritto di proprietà o rispetto alla residenza.
La Corte ha, invece, ritenuto incostituzionale la pura esclusione di chi, pur
proprietario da almeno quindici anni di un immobile fra quelli identificati come
meritevoli di recupero, o proprietario di uno dei citati immobili e residente da almeno
otto anni, risulti privo del requisito della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
appartenenti all’Unione europea.
Il Collegio ha ritenuto che negare l’accesso al mutuo agevolato ai non cittadini, solo
in ragione della loro nazionalità, non abbia alcuna correlazione con la ratio delle misure
adottate.
I giudici delle leggi hanno pertanto ribadito che, quando vengono riconosciuti dei
benefici, pur al di fuori di quelli vòlti a soddisfare diritti fondamentali,
l’individuazione delle categorie dei beneficiari – necessariamente da circoscrivere in
ragione della limitatezza delle risorse finanziarie – deve essere operata, sempre e
comunque, in ossequio al principio di ragionevolezza.
Fonte: Corte Costituzionale