Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del codice della navigazione, la proprietà delle opere non amovibili realizzate dal concessionario sull’area demaniale viene acquistata dallo Stato automaticamente, nel momento in cui viene a cessare l’efficacia del titolo concessorio.
L’effetto devolutivo, legalmente tipizzato, è ancorato, non al momento in cui viene rilasciato il titolo concessorio ovvero a quello in cui viene stipulata fra le parti l’eventuale convenzione accessiva al provvedimento amministrativo, bensì al momento in cui spira l’efficacia del titolo concessorio medesimo.
Siffatto meccanismo acquisitivo automatico opera sia all’atto del rilascio e della scadenza della prima concessione, sia quando, dopo la sua prima scadenza, sia rilasciata una nuova concessione, anche identica alla precedente e per innumerevoli volte.
L’eventuale ricognizione in via amministrativa o l’accertamento giurisdizionale del diritto di proprietà in capo allo Stato hanno effetti soltanto dichiarativi e accertativi di una situazione giuridica già costituitasi per effetto della disposizione di legge.
La ricognizione dello stato effettivo di consistenza può incidere eventualmente sulla determinazione e quantificazione del canone dovuto per l’occupazione del suolo pubblico.
(Nella fattispecie in esame, la sezione ha sottoposto alla Corte di giustizia UE un problema di lesione della tutela dei diritti, assumendo che l’art. 49 del codice della navigazione, nel contemplare un meccanismo acquisitivo, automatico e costitutivo del diritto sulle opere inamovibili in capo allo Stato, non tipizza, perciò solo, uno strumento, anche amministrativo, di determinazione ed accertamento, in modo congruo, adeguato, ragionevole e proporzionato, dell’effettiva consistenza delle opere che vengono acquisite al patrimonio dello Stato; statuisce, infatti, che manca un provvedimento formale ed espresso da impugnare sullo stato di consistenza delle opere che si perdono in capo al privato e si acquistano da parte dello Stato; che l’oggetto di ogni rapporto giuridico, sia che esso abbia la propria fonte nel negozio, nel contratto o nell’atto amministrativo, dovrebbe caratterizzarsi per la possibilità di essere determinato fin dalla sua origine o comunque di esserlo in seguito, determinabile, con un ragionevole grado di certezza; ed infine, che la chiarezza sullo stato di consistenza delle opere da acquisire non è una questione che riguarda solo il concessionario uscente e lo Stato, ma tutti gli operatori economici che aspirano a divenire concessionari, in quanto la entità del canone dipende concretamente dagli incrementi che via via subisce nel tempo il bene demaniale).
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it