In tema di finanziamenti e contributi comunitari diretti agli agricoltori al fine di coordinare lapolitica agricola nella Comunità Europea (c.d. aiuti P.A.C.), il Regolamento (UE) n. 1307 del 2013, disciplinando l’istituto dei pagamenti diretti, impone che gli importi destinati al finanziamento in agricoltura siano rispettosi dei massimali annui stabiliti dal Regolamento (UE)n. 1306 del2013, così che l’importo totale di tali pagamenti, concedibili in uno Stato membro per un dato anno civile, non può esser superiore al corrispondente massimale stabilito nell’allegato III del Regolamento cit.; ne consegue che, qualora si superi tale massimale, l’autorità nazionale di coordinamento (per l’Italia, Agea) è obbligata a praticare una riduzione lineare degli importi di tutti i pagamenti diretti, eccezion fatta per quelli concessi a norma del Regolamento (UE) n. 228 del 2013 e del Regolamento (UE) n. 229 del 2013. Tale riduzione, suscettibile di essere eseguita anche dopo il pagamento del contributo, non è confondibile con la mera rettifica degli importi corrisposti per effetto di un errore di calcolo commesso in fase dierogazione, sicché a essa non si applica l’art. 7 del Regolamento (UE) n. 809 del 2014, essendo rimesso al giudice di merito l’accertamento se si ricorre in una o nell’altra fattispecie e la relativa valutazione resta insindacabile in cassazione ove adeguatamente motivata.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 17/12/2013 num. 1307 art. 30, Regolam.Consiglio CEE 17/12/2013 num. 1307 art. 31, Regolam. Consiglio CEE 17/12/2013 num. 1307art. 7, Regolam. Consiglio CEE 17/12/2013 num. 1307 art. 40, Regolam. Consiglio CEE17/07/2014 num. 809 art. 7, Regolam. Consiglio CEE 17/07/2014 num. 809 art. 23
Massime precedenti Vedi: N. 26877 del 2018 Rv. 651507-01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25398 del 2010 Rv. 615723-01, N. 9634 del 2023Rv. 667448-01, N.19806 del 2008 Rv. 604393-01, N. 9816 del 2023 Rv. 667452-01, N. 3166 del 2019 Rv. 652495-01
Fonte: Corte di Cassazione