Con la pronuncia 2240/2021 la terza sezione del Consiglio di Stato ha stabilito che l’istituzione dei dispensari farmaceutici è di competenza delle regioni.
Nella stessa sentenza, inoltre, i giudici di Palazzo spada hanno chiarito che l’istituzione e la conseguente attivazione di una farmacia, fa in via ordinaria venir meno le condizioni per il mantenimento del dispensario farmaceutico a suo tempo istituito
Il dispensario costituisce una presidio suppletivo rispetto a quello primario delle farmacia, al quale pertanto non è assimilabile, tanto è vero che – diversamente da quest’ultimo – risulta privo di circoscrizione territoriale e di autonomia tecnico-funzionale, finalizzato esclusivamente a rendere più agevole l’acquisto di farmaci di uso comune e di pronto soccorso in zone territoriali sprovviste di presidi farmaceutici, sopperendo alle esigenze primarie ed immediate della popolazione. E’, dunque, dirimente la considerazione che il dispensario non può essere assimilato alla farmacia. Si tratta, infatti, di un mero presidio sul territorio al servizio dei cittadini, che tuttavia non viene riconosciuto dalla costante interpretazione giurisprudenziale né come soggetto economico in grado di competere con le farmacie; né come struttura autonoma, essendo gestito, di norma, dalla sede farmaceutica più vicina, di cui è parte integrante. Anche la sua istituzione risponde ad una logica del tutto diversa da quella delle farmacie, in quanto è finalizzata esclusivamente a rendere più agevole l’acquisto di farmaci di uso comune e di pronto soccorso in zone territoriali sprovviste di presidi farmaceutici, sopperendo alle esigenze primarie ed immediate della popolazione. Presupposti per l’istituzione del dispensario sono: a) la previsione in pianta organica della farmacia privata o pubblica; b) la mancata apertura della farmacia prevista in pianta. La competenza regionale si dispiega, pertanto, in una logica sostitutiva coerente con il più generale potere sostitutivo previsto dal c.9 dell’art. 11 del d.l. n. 1 del 2012) e con la declinazione delle ulteriori attribuzioni previste ex art. 1bis L. n. 475/1968, operandosi in tutte le suddette evenienze al di fuori dell’ordinario potere di pianificazione che la norma di principio statale riserva ai Comuni. D’altro canto, trattandosi di legislazione concorrente proprio la mancanza di una norma di principio di segno contrario consente la riespansione del potere legislativo regionale cui, giustappunto, si riconnette per i tratti di disciplina lasciati liberi da affermazioni di principio l’attribuzione di un pieno potere regolatorio.
L’istituzione del dispensario è giustificata e condizionata ex lege, almeno in via tendenziale, dalla inesistenza o dalla mancata attivazione della farmacia prevista in pianta organica e mira, dunque, a garantire “l’assistenza farmaceutica minima” alla popolazione di una determinata zona. La coesistenza tra farmacia attiva e dispensario ordinario deve, infatti, ritenersi tendenzialmente esclusa in quanto essa, per un verso, viene a contraddire la natura essenzialmente suppletiva ed emergenziale del dispensario; e, per altro verso, risulta confliggente con una logica di pianificazione razionale – quindi capillare e ben distribuita – del servizio, che tendenzialmente non ammette lacune o scoperture territoriali. Ne deriva che l’istituzione e la conseguente attivazione della farmacia, come avvenuto nel caso di specie, fa in via ordinaria, e salve motivate eccezioni, venir meno le condizioni per il mantenimento del dispensario farmaceutico a suo tempo istituito.