La sola circostanza che un lavoratore non abbia chiesto di fruire delle proprie ferie retribuite non può implicare automaticamente il venir meno del diritto all’indennità pecuniaria sostitutiva delle ferie retribuite non godute all’atto di interruzione del rapporto di lavoro. Così come non si estingue il diritto, quando la cessazione del rapporto di lavoro è stata determinata dal decesso del lavoratore. In tal caso l’indennità pecuniaria sostitutiva delle ferie retribuite non godute spetta infatti, agli eredi del de cuius.
Il diritto all’indennità per ferie non godute, dunque, è trasmissibile agli eredi”: lo ha stabilito l’avvocato generale della Corte di Giustizia dell’Ue, Yves Bot, nelle conclusioni su un caso di due vedove tedesche che chiedevano le indennità dei propri mariti morti, dipendenti di un’azienda privata e di un’ amministrazione pubblica. Per l’avvocato generale, gli eredi possono invocare il diritto dell’Unione nei confronti tanto di un datore di lavoro pubblico quanto di uno privato. Le conclusioni dell’avvocato generale sono generalmente riprese dalle sentenze della Corte.
Secondo il diritto tedesco, tale compensazione economica non può confluire nella massa ereditaria. Ma secondo l’avvocato generale, la direttiva europea sull’orario di lavoro “osta a legislazioni o prassi nazionali per effetto delle quali, laddove il rapporto di lavoro termini per decesso del lavoratore, il diritto alle ferie annuali retribuite si estingua senza dar diritto ad un’indennità pecuniaria per ferie annuali retribuite e non godute, impedendo in tal modo la corresponsione dell’indennità stessa agli eredi”.
Inoltre, “gli eredi possono invocare il diritto dell’Unione nei confronti tanto di un datore di lavoro pubblico quanto di un datore di lavoro privato”. Le conclusioni dell’avvocato generale sono generalmente riprese dalle sentenze della Corte Ue.