Una società agricola ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della CTR PERUGIA che ha ritenuto fondati gli AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI del Comune di Terni per gli anni 2004/2007 relativi a un’area edificabile, non riconoscendo l’agevolazione di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) del decr.legisl. n.504/1992, nella considerazione che questa potesse essere riconosciuta solo alle persone fidsiche, aventi la qualifica di imprenditore agricolo, e non alle società agricole, anche perché non risultava dagli atti di causa che nelle annualità in questione il contribuente avesse effettivamente e direttamente coltivato il fondo.
La Suprema Corte, con la sentenza n. 26642/2017 della SEZ. V CIVILE, pubblicata il 10 novembre 2017, ha precisato che la norma invocata dal ricorrente prevede la esenzione Ici per i terreni fabbricabili posseduti o condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 9, dello stesso decr.legisl. n-504/1992 e cioè: i coltivatori diretti o gli imprenditori agricoli principali che conducono direttamente il fondo, ed inoltre , l’art. 58 del decr.legisl. n.446/1997 ha stabilito che “si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali e soggette alle forme obbligatorie di assicurazione in agricoltura”.
Si tratta, ad avviso della stessa Corte, di una disciplina speciale, di natura agevolativa in tema di ici, che prevale, quindi, sulla previsione generale dell’art. 4, c- 4, del decr. legisl. n. 99/2004, che riconosce alle società agricole, qualificate imprenditori agricoli professionali, le agevolazioni tributarie in materia di imposte indirette e creditizie stabilite nella normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatori diretti.
Ciò porta a ritenere che debba valere il principio più volte espresso dalla corte di legittimità secondo cui le agevolazioni richiamate dall’art. 9, c. 1, sono applicabili UNICAMENTE AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI INDIVIDUALI E NON ANCHE ALLE SOCIETA’. Nel caso in esame, poi, va rilevato che lo stesso ricorrente ha dichiarato che la società agricola, identificata quale soggetto passivo dell0imposta, non conduce direttamente il fondo, per averlo concesso in affitto al socio, la cui qualità “personale” di coltivatore diretto ed imprenditore agricolo è comunque irrilevante ai fini della causa.
Per le suddette ragioni, il ricorso è stato rigettato.