La Commissione Tributaria Regionale della Campania ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell’art. 1, comma 161, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) nella parte in cui, prevedendo la notificazione diretta con raccomandata a mezzo del servizio postale degli atti impositivi e dei ruoli da parte degli Uffici erariali centrali e locali e degli enti di riscossione, comporta la esclusione della applicazione delle modalità di cui alla Legge n. 890/1982 riguardanti la connessione con la notificazione degli atti giudiziari e con la prova dell’avviso di ricevimento postale tramite la comunicazione di avvenuta comunicazione (cosiddetta CAN).
Ad avviso della CTR, le norme censurate sarebbero in conflitto con l’art. 3 della Costituzione in quanto darebbero luogo ad una elusione dell’obbligo di notifica là dove prevedono una mera comunicazione (la ricevuta di ritorno della raccomandata) elevando a forma di notificazione presunzioni semplici di conoscibilità che non corrispondono alla presunzione legale iuris et de iure di conoscenza. Presunta violazione, anche, dell’art. 24 della Costituzione, in quanto l’attenuazione delle garanzie di conoscenza dell’atto in danno del contribuente si risolverebbe in una irragionevole lesione del diritto di difesa. L’Avvocatura Generale dello Stato, in difesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha chiesto che le questioni di illegittimità siano dichiarate inammissibili, ponendo in rilievo che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 175 del 2018, aveva già esaminato, dichiarandola non fondata analoga questione riguardante la notifica diretta e semplificata delle cartelle esattoriali, senza intermediario, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi del primo comma dell’art. 26. Del D.P.R. non 602/1973.
La Consulta, con la sentenza n. 104 del 2019, ha richiamato i consolidati principi secondo cui il regime differenziato della riscossione coattiva delle imposte risponde alla esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse necessarie alla finanza pubblica e la disciplina speciale recata dall’art- 26 del D.P.R. n. 602/1973 risponde alla esigenza della pronta realizzazione del credito fiscale . Inoltre, sempre con la pronuncia in questione, la Corte ha rilevato che nella fattispecie della notificazione diretta vi sia un sufficiente livello di conoscibilità , ossia della possibilità che si raggiunga per il notificatario l’effettiva conoscenza dell’atto , stante l’avvenuta consegna del plico, sicchè il limite inderogabile della discrezionalità del legislatore non è superato, e non è compromesso il diritto di difesa del destinatario della notifica. Alla luce, quindi, delle suddette considerazioni, è stata dichiarata la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14 della legge n. 890/1982 e dell’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006.
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it