In tema di Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.), «la pubblicità realizzata sui cartelli mobili bifacciali posti fronte retro, posizionati in ogni carrello della spesa presso supermercati o centri commerciali, ove riguardino il medesimo soggetto o la stessa ditta commerciale ed abbiano identico contenuto, possono considerarsi un unico messaggio pubblicitario, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 507 del 1993, in quanto assolvono a un’unitaria funzione pubblicitaria».
È il principio di diritto affermato dall’Ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione n. 953 del 2019 (cui dovrà attenersi la CTR di Perugia, in diversa composizione) nell’ambito di una controversia avente a oggetto, appunto, un avviso di accertamento riguardante l’imposta locale sulla pubblicità, emesso dalla società concessionaria del Comune di Terni per l’accertamento del tributo, nella specie, di cartelli mobili bifacciali posti fronte retro, posizionati in ogni carrello della spesa presso supermercati o centri commerciali che riguardano, tuttavia, diversi soggetti. In particolare, la questione controversa consisteva nel verificare se detti cartelli pubblicitari erano da considerarsi quale diffusione di messaggi collocati in connessione tra loro e se, «agli effetti del calcolo della superficie pubblicitaria», i cartelli apposti sui cartelli della spesa dovevano, o meno, intendersi come un «unico mezzo pubblicitario» o «riferibili al medesimo soggetto passivo» e, per l’effetto, beneficiare (come sostenuto dal contribuente), o meno (come sostenuto dall’incaricato alla riscossione), della riduzione dell’imposta di cui alla disposizione normativa in commento.
A tal fine, la Corte premette di far proprio l’orientamento consolidato che “considera come unico mezzo pubblicitario, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, una pluralità di messaggi che presentino un collegamento strumentale inscindibile fra loro ed abbiano identico contenuto, anche se non siano del tutto collocati in un unico spazio o in un’unica sequenza” (Cass. nn. 23567/2009, 16315/2013, 22322/2014 e 9492/2018), sul punto evidenziando inoltre che l’intento del legislatore, in parte qua, è quello di “evitare che l’imposta colpisca singolarmente la pluralità di messaggi che ne integrano funzionalmente uno solo” (Cass. 23250/2004) e che il principio del collegamento funzionale non postula necessariamente la contiguità fisica dei mezzi pubblicitari, sebbene sia necessaria una verifica caso per caso, in mancanza di una casistica tipizzata.
Ciò premesso e considerato, la Corte ha ritenuto che i requisiti per l’applicazione dell’art. 7, comma 5 del Decreto citato risiedono, in primo luogo, nella circostanza per cui i mezzi pubblicitari siano di identico contenuto o riferiti a un medesimo soggetto e, in secondo luogo, che siano in collegamento funzionale tra loro. Nel caso di specie, il primo requisito non sussisteva in quanto i messaggi pubblicitari erano differenti tra loro, pubblicizzando soggetti differenti, tuttavia, rilevando, ai fini del secondo requisito relativo al collegamento funzionale, che uno stesso soggetto pubblicizzato effettivamente risultava riprodotto su una pluralità di carrelli.
Pertanto, sulla base di tale ultimo profilo, si è ritenuto che l’apposizione di un messaggio pubblicitario riferito al medesimo soggetto o alla medesima ditta, su differenti carrelli allocati nei pressi di un supermercato o di un centro commerciale integri il requisito del collegamento funzionale, come inteso dalla Suprema Corte.
LINK – CORTE DI CASSAZIONE –SEZ. V CIVILE – ORDINANZA N.. 95372019 PUBBLICAYA IL 16 GENNAIO 2019
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it