In tema di occupazione di lavori socialmente utili o per pubblica utilità, la qualificazione normativa di tale fattispecie, avente matrice assistenziale e componente formativa, non esclude che in concreto il rapporto possa atteggiarsi come subordinato – assumendo rilievo a tal fine l’effettivo inserimento del lavoratore nell’organizzazione pubblicistica e l’adibizione ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell’amministrazione – con conseguente applicazione dell’art. 2126 c.c.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 16/05/1994 num. 299 art. 14, Legge 19/07/1994 num.
451 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/12/1997 num. 468 art. 8, Cod. Civ. art. 2126 CORTE
COST.
Massime precedenti Conformi: N. 17101 del 2017 Rv. 644877-01
Fonte: Corte di Cassazione