E’ quanto deciso dal T.a.r. per la Lombardia, Brescia, sezione I, con la sentenza n. 916 del 14 novembre 2024, confermando l’orientamento del Consiglio di stato in merito, e specificando, come si legge in una nota in merito pubblicata dagli organi di giustizia amministrativa, che la decadenza della concessione per mancato esercizio non costituisce un effetto che si verifica ex lege al ricorrere del presupposto normativo, richiedendo, viceversa, l’intermediazione del potere pubblico attraverso l’emanazione di un provvedimento motivato, all’esito di un procedimento necessariamente preceduto dalla contestazione al concessionario delle circostanze che giustificano la decadenza. La posizione soggettiva che si fa valere in giudizio riveste la consistenza di interesse legittimo e non di diritto soggettivo; per cui la domanda giudiziale ha ad oggetto l’esercizio di un potere autoritativo di accertamento dell’intervenuta decadenza del rapporto di concessione, spettante all’amministrazione ed avente natura costitutiva. (Nella fattispecie in esame, la sezione dichiara inammissibile la domanda di accertamento della decadenza dalla concessione, sia per omessa sollecitazione della Provincia a dichiarare la stessa sia per violazione del divieto, ex art. 34, comma 2, c.p.a., di pronuncia giudiziale con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati). (1).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 26 gennaio 2023 n. 4402; T.a.r. per l’Umbria, sez. I, 23 aprile 2019, n. 202; Cons. Stato, sez. V, 31 gennaio 2012 n. 472; Ad. plen., 29 luglio 2011, n. 15; Cass. civ., sez. un., 12 gennaio 2011, n. 504.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it