Un Comune della provincia di Sondrio ha avanzato alla Corte dei Conti della Lombardia richiesta di parere in ordine alla possibilità per l’Ente di esercitare ed entro quali limiti il potere di transazione in materia dei tributi locali, sia per quanto riguarda l’imposta, sia per gli interessi e le sanzioni applicate nell’attività di accertamento. Ciò con riferimento alla presenza dinanzi alla Cassazione ed alle Commissioni Tributarie di vario contenzioso per il recupero di ICI/IMU dovuta da una società per alcuni complessi immobiliari con destinazione alla produzione idroelettrica, contenzioso i cui esiti sono risultati a favore del Comune, tranne un giudizio dinanzi al TAR.
La SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA, con il PARERE N. 140/2018, al fine di inquadrare correttamente il quesito, ha ritenuto necessario, in via preliminare, prendere atto della natura tributaria riconosciuta ad ICI ed IMU e, quindi, all’obbligazione avente ad oggetto le somme dovute in ragione di tale tributo, nonché all’obbligazione relativa agli interessi ed alle sanzioni applicate sulle medesime somme, attesa la natura accessoria di detta obbligazione rispetto a quella principale. Ha poi rilevato che secondo la impostazione dottrinaria e giurisprudenziale nel nostro ordinamento vige il principio della indisponibilità dell’obbligazione tributaria, in forza dell’art. 23 della Costituzione, secondo il quale nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge, per cui, risultando la previsione dell’obbligazione tributaria da disposizioni imperative, vincolanti sia per i soggetti passivi del tributo, sia per l’Ente impositore, quest’ultimo è vincolato all’esercizio della potestà impositiva, senza l’attribuzione di alcuna discrezionalità. Di conseguenza, lo Stato e gli altri enti pubblici non hanno alcuna facoltà di rinunciare a tributi o di accordare ai singoli esenzioni ed agevolazioni non previste dalla legge, Tale principio vale anche per le Regioni e per le autonomie locali per effetto dell’art. 119 della Coatituzione dopo la riforme del Titolo V, il quale prevede che Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni stabiliscono e applicano i propri tributi ed entrate in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario: fra questi il principio della indisponibilità dell’obbligazione tributaria.
La stessa Corte, con il parere in oggetto, ha però chiarito che non si può non avere riguardo agli strumenti deflativi del contenzioso tributario o di definizione concordata dei tributi, introdotti dal legislatore al fine di conciliare le esigenze collegate al principio di indisponibilità con altre esigenze egualmente rilevanti, quali quelle della certezza dei rapporti giuridici, della efficienza nella riscossione o del buon andamento della attività amministrativa. Si tratta di istituti i quali, in considerazione della loro eccezionalità, non assumono la natura di negazione del principio della non disponibilità dell’obbligazione tributaria, bensì di deroghe che, in quanto applicabili alle sole ipotesi rigorosamente individuate, confermano la vigenza del principio di legalità. In definitiva, la possibilità per il Comune di operare transazioni nel settore delle proprie entrate tributarie, è esercitabile solo nell’ambito degli istituti deflativi puntualmente disciplinati dal legislatore.
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it