L’interpellanza della deputata Claudia Mannino, risalente al 4 marzo 2014 (2-00429), chiedeva chiarimenti al solo scopo di ottenere e di reindirizzare agli enti locali un’interpretazione univoca sull’utilizzo degli oneri di urbanizzazione, con riferimento ai relativi proventi che i Comuni incassano. In effetti, alla luce di almeno tre normative vigenti nel nostro Paese, gli oneri possono essere utilizzati in maniera differente e, nonostante abbiano destinazioni di utilizzo ben precise, operano regole che si contraddicono o che si sovrappongono. In particolare, ricordiamo l’articolo 10 della legge n. 64 del 2013, l’articolo 4 della legge n. 10 del 2013 e, infine, l’articolo 2 della legge n. 244 del 2007. A tali discipline si sono aggiunte anche norme regolamentari emanate dagli enti locali che le interpretano in maniera autonoma legittimando l’uso dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione in maniera difforme.
L’on. Baretta ha risposto che la disposizione di cui al comma 3 dell’articolo 4 della legge n. 10 del 2013 – che stabiliva che le maggiori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruzione e dalle sanzioni previste dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimonio comunale, in misura non inferiore al 50% del totale annuo – è stata abrogata, a decorrere dal 1o gennaio 2015, dall’articolo 77, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’articolo 1, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. Ma questo avveniva dopo la formulazione dell’interpellanza.
Inoltre, ha aggiunto il sottosegretario, il disegno di legge in materia di contenimento di consumo di suolo e riuso del suolo edificato, attualmente in discussione, prevede all’articolo 10, che «i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni di cui all’articolo 7 della presente legge, nonché quelli delle sanzioni previste dal Testo unico di cui al Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all’acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della messa in sicurezza delle aree esposte alla prevenzione e alla mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale e pubblico, nonché a interventi volti a favorire l’insediamento di attività in agricoltura in ambito urbano.
In fase di controreplica, la deputata Mannino si è dichiarata solo parzialmente soddisfatta e ha fatto notare al membro del Governo che abbarbicarsi ai contenuti di un provvedimento dall’iter così lento e tormentato, ancora in prima lettura alla Camera, non è esattamente una risposta accettabile: “L’ordinamento è fondato sulle leggi, tutto il resto è scritto sulla sabbia”, ha sentenziato.