Il nuovo Codice Antimafia è legge. La Camera lo ha approvato definitivamente, con 259 voti a favore, 107 contrari e 28 astenuti, dopo un lungo iter: quattro anni di lavori, tre letture – la prima nel novembre 2015 da parte della Camera, la seconda lo scorso 6 luglio al Senato e infine la terza ieri – per dare il via libera a un testo complesso, costituito da dieci articoli, ma anche molto contestato dalle opposizioni. Diversi gli istituti introdotti.
Corrotti come mafiosi. Si allarga il perimetro dei possibili destinatari cui possono essere applicate le misure di prevenzione personali e di natura patrimoniale: da un lato a chi è indiziato di terrorismo o di assistenza agli associati a delinquere e dall’altro a chi è indiziato di associazione a delinquere finalizzata ad alcuni gravi delitti contro la pubblica amministrazione, tra cui peculato, corruzione propria e impropria, corruzione in atti giudiziari, concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità. Misure di prevenzione sono applicabili anche agli indiziati di stalking.
Procedimenti di prevenzione garantiti e dai tempi certi. Il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione è reso più trasparente, garantito e veloce (trattazione prioritaria con rafforzamento delle sezioni competenti, copertura immediata delle vacanze, relazioni periodiche sull’operatività delle sezioni, utilizzo delle videoconferenze, immediata decisione sulle questioni di competenza). Introdotta la “distrettualizzazione” delle misure di prevenzione prevedendo sezioni o collegi distrettuali specializzati, mentre il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo è inserito tra i soggetti titolari del potere di proposta delle misure di prevenzione. E’ peraltro meglio definito il coordinamento tra le figure dei proponenti. Ai fini delle indagini patrimoniali tutti i titolari del potere di proposta di prevenzione avranno accesso al SID, al sistema d’interscambio flussi dell’Agenzia delle entrate.
Sequestro più efficace. Il sequestro di partecipazioni sociali ‘totalitarie’ si estende a tutti i beni aziendali. A provvedere materialmente al sequestro sarà ora la polizia giudiziaria (non più l’ufficiale giudiziario). Se il bene immobile è occupato senza titolo, il giudice delegato ordina lo sgombero. Gli immobili, tra l’altro, potranno anche essere concessi in locazione alle forze di polizia o alle forze armate e ai vigili del fuoco.
Confisca rafforzata. E’ stabilito espressamente che non si può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli è frutto di evasione fiscale. Se il tribunale non dispone la confisca, può nel caso applicare l’amministrazione giudiziaria e il controllo giudiziario. E’ ampliato l’ambito di applicazione di sequestro e confisca per equivalente, mentre la confisca allargata diventa obbligatoria anche per alcuni ecoreati e per l’autoriciclaggio e trova applicazione anche in caso di amnistia, prescrizione o morte di chi l’ha subita. In caso di revoca della confisca, la restituzione del bene avviene per equivalente se nel frattempo sia stato destinato a finalità di interesse pubblico.
Controllo imprese infiltrate. E’ introdotto il nuovo istituto del controllo giudiziario delle aziende quando sussiste il pericolo concreto d’infiltrazioni mafiose che ne condizionino l’attività. Il controllo giudiziario, previsto per un periodo che va da un anno a tre anni, può essere chiesto volontariamente anche dalle imprese che abbiano impugnato l’informazione antimafia interdittiva di cui siano oggetto. Una volta disposto, gli effetti dell’interdittiva restano sospesi. L’amministrazione giudiziaria di beni e aziende sarà possibile anche in presenza di indizi da cui risulti che il libero esercizio di attività economiche agevoli l’attività dei soggetti colpiti da una misura di prevenzione patrimoniale o che abbiano comunque in corso un procedimento penale per specifici delitti di mafia o gravi reati contro la Pa. La durata raddoppia, con possibile proroga per un periodo comunque massimo di due anni. Alla scadenza, potrà essere revocata e trasformata in controllo giudiziario. L’amministratore giudiziario esercita tutti i poteri che spettano ai titolari.
Trasparenza negli incarichi ad amministratori giudiziari. Dovranno essere scelti tra gli iscritti all’apposito Albo secondo regole di trasparenza che assicurino la rotazione degli incarichi, al ministro della Giustizia spetterà individuare criteri di nomina che tra l’altro tengano conto del numero degli incarichi in corso (comunque non superiori a 3). Gli amministratori di aziende sequestrate vanno scelti tra gli iscritti all’Albo come esperti di gestione aziendale. Se la gestione dei beni sequestrati è particolarmente complessa, il tribunale può nominare più amministratori giudiziari. E può anche nominare, nei sequestri di aziende di particolare interesse socio-economico, esperti iscritti all’Albo indicati tra i suoi dipendenti da Invitalia Spa (società interamente partecipata dal Mise). In tal caso l’incarico non sarà retribuito.
Stop a parentopoli negli incarichi. Non potranno più assumere l’ufficio di amministratore giudiziario, coadiutore o diretto collaboratore il coniuge, i parenti e gli affini, i conviventi o i commensali abituali del magistrato che conferisce l’incarico. Il Governo poi è delegato a disciplinare un regime sistematico d’incompatibilità da estendere ai curatori fallimentari vietando di nominare chi abbia rapporti di parentela, affinità, convivenza e comunque assidua frequentazione con uno qualunque dei magistrati dell’ufficio giudiziario che conferisce l’incarico.
Tempi certi per recupero a legalità aziende sequestrate. Entro 3 mesi dalla nomina, l’amministratore giudiziario dovrà presentare una relazione che evidenzi le concrete possibilità di prosecuzione dell’attività allegando un piano e censendo creditori e lavoratori impiegati. In mancanza di prospettive, l’impresa sarà liquidata o cesserà l’attività secondo modalità semplificate.
Sostegno economico ad aziende confiscate meritevoli. Le aziende sequestrate, per il proseguimento dell’attività, potranno contare su apposite sezioni del Fondo di garanzia (3 milioni di euro all’anno) e del Fondo per la crescita sostenibile (7 milioni di euro all’anno) istituite dalla legge di stabilità 2016. Il Governo è poi delegato a individuare altre misure a sostegno dell’occupazione. Al fine di favorire la continuità produttiva saranno anche istituiti tavoli provinciali permanenti presso la prefettura con i rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni datoriali e dei lavoratori ed è previsto il supporto tecnico a titolo gratuito di imprenditori del settore che matureranno, dopo un anno di collaborazione, un diritto di prelazione in caso di vendita o affitto dell’azienda.
Terzi in buona fede più tutelati. Sono garantiti i diritti dei terzi in buona fede che risultino da atti anteriori al sequestro. L’amministratore giudiziario potrà essere autorizzato a pagare subito i ‘creditori strategici’ a beneficio della continuità aziendale. La tutela dei terzi creditori è peraltro disciplinata in modo più funzionale per ciò che riguarda domande di ammissione del credito, tempi di accertamento e udienza di verifica ed eventuale vendita dei beni a confisca definitiva per il pagamento dei creditori ammessi. Nell’elenco dei creditori in vista dell’udienza di verifica va inserito anche chi vanta un diritto di godimento o garanzia. Chi abbia un diritto di garanzia sul bene in sequestro potrà intervenire nel procedimento di prevenzione patrimoniale.
Segnalazione banche colluse. Si fa più rigorosa la disciplina dei presupposti che consentano alla banca titolare di ipoteca sul bene confiscato di ottenere parte di quanto prestato. Se in corso di verifica alla banca che vanti un credito non sia riconosciuta la buona fede, il decreto che rigetta la domanda di ammissione al credito dovrà essere comunicato alla Banca d’Italia.
Rafforzamento dell’Agenzia beni confiscati. L’Agenzia nazionale resta sotto la vigilanza del Ministero dell’interno, ma vengono ridefiniti i compiti, con particolare riferimento allo scambio di flussi informativi. Il direttore, scelto tra specifiche figure professionali, non necessariamente dovrà essere un prefetto, e presiederà il Comitato consultivo d’indirizzo, un nuovo organo interno che esprime pareri e presenta proposte. L’Agenzia ha competenza, dopo la conferma della confisca in sede di appello, tanto sui sequestri di prevenzione quanto su quelli penali. Al riguardo, nel ridefinirne i compiti, viene potenziata l’attività di acquisizione dati e valorizzato il ruolo in fase di sequestro, con l’obiettivo di consentire un’assegnazione provvisoria dei beni e delle aziende e la funzione di assistenza all’autorità giudiziaria nella gestione del bene fino alla confisca definitiva. L’Agenzia potrà destinare beni e aziende direttamente a enti territoriali e associazioni.