L’ANAC (Autorità nazionale Anticorruzione), con la deliberazione n. 305 del 10 aprile 2019, prendendo in esame l’affidamento diretto da parte del Comune di Bologna dei servizi relativi alla postalizzazione degli atti giudiziari relativi a violazioni del Codice della Strada, ha rilevato che la procedura negoziata in forma diretta senza bando presenta profili di anomalia e di criticità, in violazione dell’art. 63, c. 6, del decr. legisl. n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici).
La questione è sorta in ordine alla Convenzione stipulata dall’Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici della Regione Emilia Romagna con un RTI affidatario del servizio di gestione delle sanzioni amministrative della Polizia Municipale nel periodo 2014/2016 e successivi rinnovi.
L’Autorità ha osservato che la norma recata dall’art. 63 del decr. legisl. n. 50/2016 prevede la possibilità per le amministrazioni di aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto nel primo atto del procedimento, con adeguata motivazione, della sussistenza dei relativi presupposti di necessità ed estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili che non hanno consentito all’Amm.ne di rispettare i termini per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure competitive negoziate.
Su tale principio , sia l’ANAC sia la giurisprudenza amministrativa hanno precisato che l’urgenza prevista dalla norma deve essere qualificata, connotata cioè da speciali caratteristiche, che non la rendono compatibile con i tempi imposti dalle ordinarie procedure di evidenza pubblica. Ed è stato chiarito che anche nel caso in cui ricorrano gli estremi dell’urgenza non è comunque consentito l’affidamento diretto, poiché il comma 6 dell’art. 63 citato, applicabile a tutti i casi di utilizzo della procedura negoziata senza bando recita :”le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria nonché tecniche e professionali dettate dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei”, ricordando inoltre che, con l’entrata in vigore del decr. legisl. n. 50/2016, i servizi postali fanno parte dei servizi specifici, relativamente ai quali la soglia di rilevanza economica è fissata in euro 750.000,00.
L’ANAC, in conclusione, ha dichiarato che gli affidamenti effettuati dal Comune di Bologna, reiteratamente nel tempo mediante procedura negoziata senza bando, presentano profili di anomalia e di criticità e si pongono in violazione dell’art. 63, comma 6, del decr. legisl. n. 50/2016, in quanto sono stati affidati in forma diretta, senza essere preceduti dall’indagine conoscitiva del mercato e dalla consultazone di almeno cinque operatori economici prevista dalla norma.
LINK – AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC) – DELIBERAZIONE N. 305/2019 DEPOSITATA IL 16 APRILE 2019
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it