L’atto correlato alla richiesta di riconoscimento di una posta creditoria, ascrivibile allo svolgimento del rapporto di impiego, integra un atto paritetico, che si è limitato, come tale, a rimandare al puntuale dettato normativo sul trattamento giuridico ed economico del personale militare in questione; sicché ciò che rileva è esclusivamente la sua conformità alla legge (1)
Il riconoscimento del diritto all’indennità per i servizi esterni opera per i servizi che siano organizzati in turni, connotati dalla regolarità della turnazione ed aventi carattere di stabilità e periodicità; che siano eseguiti sulla base di ordini formali di servizio; che siano di durata minima non inferiore alle tre ore; che siano svolti esclusivamente in ambiente esterno, fatta eccezione unicamente per le fattispecie estensive.
L’indennità de qua mira a compensare il personale militare che opera in situazioni di particolare disagio, in quanto esposto agli agenti atmosferici nonchè ai rischi connessi alla prestazione del servizio in ambienti esterni; e richiede, quale requisito ai fini del suo sorgere, l’espletamento del servizio esclusivamente all’aria aperta.
In assenza di un particolare pericolo o disagio tale da giustificare un trattamento economico aggiuntivo e differenziato, si finirebbe per concedere la predetta indennità indiscriminatamente a tutti coloro che, ancorché impiegati presso amministrazioni diverse, svolgano attività non connotate da alcun particolare pregiudizio fisico o psichico.
L’indennità non spetta al personale, assegnato agli uffici giudiziari, che non si trova però in concreto contatto con gli agenti atmosferici; al personale che, ancorché presti servizi a contatto diretto con gli agenti atmosferici, operi presso la propria sede di servizio e non all’esterno; al personale che, pur dovendo prestare servizio in condizioni di notevole disagio, non sia organizzato in turni consacrati da formali ordini di servizio
(la disciplina dell’indennità era originariamente prevista, per le forze di polizia a ordinamento militare, dall’art. 12, comma 1, del d.P.R. n. 147 del 1990, successivamente ampliata dall’art. 37, comma 2, e dall’art. 42, comma 2, d.P.R. n. 395 del 1995. L’emolumento era poi esteso, tra gli altri, agli appartenenti alla guardia di finanza per effetto dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge n. 232 del 1990). (2)
(1) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. I, 7 novembre 2023, n. 1411.
(2) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. II, 27 aprile 2020, n. 2703; Cons. Stato, sez. II, 30 novembre 2021, n. 7976; Cons. Stato, sez. IV, 18 ottobre 2010, n. 7553; Cons. Stato, sez. IV, 19 dicembre 2008, n. 6383; Cons. Stato, sez. IV, 5 luglio 2007, n. 3829; Cons. Stato, sez. IV, 22 febbraio 2017, n. 830; Cons. Stato, sez. III, n. 409 del 2013; Cons. Stato, sez. IV, n. 7553 del 2010; Cons. Stato, sez. IV, n. 830 del 2017; Cons. Stato, sez. I, parere n. 5108, 6 agosto 2012.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it