Nel giudizio di legittimità dell’art. 16 septies del D.L. n. 179/2012, sollevato dalla Corte di Appello di Milano, relativo ad una notifica a mezzo PEC, con messaggio di accettazione dopo le ore 21, perfezionabile, quindi alle ore 7 del giorno successivo, la Corte Costituzionale è intervenuta con la sentenza n. 75/2019. La Corte di Appello sosteneva la pretesa violazione dell’art. 3 della Costituzione, sia sotto il profilo del principio di eguaglianza, per la equiparazione del DOMICILIO FISICO con il DOMICILIO DIGITALE e, quindi, dell’eguale trattamento delle notifiche “cartacee” con quelle “telematiche”, nonché violazione degli articoli 24 e 111 della Costituzione in quanto, con la notifica a mezzo pec l’ultimo giorno utile per proporre appello comporterebbe una limitazione al diritto di difesa del notificante, non potendo questi utilizzare a pieno il termine giornaliero che dovrebbe essergli riconosciuta per intero. La Consulta ha ritenuto fondata sul merito la questione per le considerazioni che seguono.
Il divieto di notifica per via telematica dopo le ore 21 risulta introdotto allo scopo di tutelare il destinatario, per salvaguardarne il diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui egli sarebbe stato costretto, altrimenti, a continuare a controllare la propria casella di posta elettronica. Ciò giustifica la “fictio iuris” contenuta nella seconda parte della norma, per cui il perfezionamento della notifica è differito per il destinatario alle ore 7 del giorno successivo: ma non giustifica la corrispondente limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, al quale viene invece impedito di utilizzare appieno, nel caso di specie, il termine utile per approntare la propria difesa, termine che l’art. 155 del c.p.c. computa “a giorni” e che, nel caso di impugnazione, scade allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno.
La norma denunciata, ad avviso della Corte Costituzionale, è peraltro irrazionale laddove viene ad inibire il presupposto che ne condivide l’applicazione, ossia il sistema tecnologico telematico, che si caratterizza per la sua diversità dal sistema tradizionale di notificazione, posto che quest’ultimo si basa su un meccanismo comunque legato “all’apertura degli uffici”, da cui prescinde del tutto invece la notificazione con modalità telematiche. Una differenza che lo stesso legislatore ha colto in modo significativo nell’ambito della disciplina del deposito telematico degli atti processuali di parte, ove il comma 7 dell’art. 16 bis del D.L. n. 175/2012 ha previsto che “il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, del c.p,c.”.
Alla luce delle suddette motivazioni, la Consulta ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 16 septies del D.L. n. 179/2012, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il certificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it