In tema di incandidabilità a seguito di scioglimento del consiglio comunale, l’estensione dellamisura ostativa ai due turni elettorali successivi allo scioglimento dell’organo consigliare disposta dall’art. 28, comma 1 bis, del d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2018 ha natura sostanziale e non processuale, con la conseguenza che, al fine d’individuare la norma applicabile ratione temporis deve aversi riguardo alla legislazione vigente al momento dello scioglimento del consiglio comunale da cui scaturiscono le proposte di incandidabilità.
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art.
143 com. 11 CORTE COST., Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 28 com. 1 CORTE COST., Legge 01/12/2018 num. 132 CORTE COST. PENDENTE
Massime precedenti Vedi: N. 24566 del 2022 Rv. 665627-01
Fonte: Corte di Cassazione