La società che svolge il Servizio rifiuti nel Comune di Lucca ha prodotto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della CTR Toscana – confermativa della decisione CTP – relativa ad AVVISI TIA 203/2004 per un immobile tassato nella categoria ALBERGHI RISTORANTE, la quale ha ritenuto che l’attività principale effettivamente svolta fosse quella di ALBERGO E MOTEL senza ristorante e che la superficie dovesse riferirsi non a quella inizialmente dichiarata ma a quella della variazione resa successivamente.
L’ente gestore ha sostenuto che la denuncia di variazione comunicata in data 7/4/2005 poteva riguardare solo i periodi futuri in base alle disposizioni del Regolamento comunale, mentre la società contribuente ha sostenuto che l’ente gestore non poteva basare la tariffa su un codice di attività errato, successivamente rettificato dalla Camera di Commercio e, quindi, con efficacia retroattiva.
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 8911/2018, dell’11 aprile 2018, ha ritenuto che la questione centrale della controversia ruota intorno all’efficacia della classificazione dell’attività economica esercitata, dapprima nel Codice ISTAT 22 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,pub) e poi nel Codice ISTAT 7 (alberghi con ristorante).
Ha chiarito che le aziende iscritte nel Registro delle Imprese vengono classificate in base alla descrizione dell’attività economica effettivamente esercitata e denunciata all’Ufficio, e, nel caso di più attività svolte presso la sede legale o le unità locali, viene indicato quale è prevalente e quali, invece, sono secondarie. Nel caso di specie, quindi, la necessità di stabilire se il contribuente fosse o meno obbligato, in base alle disposizioni di legge e regolamentari, alla denuncia di variazione della categoria di appartenenza dell’utenza intervenuta a modificare la originaria non corretta qualificazione dell’attività esercitata.
E’ stato, quindi, richiamato l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la quantificazione della TIA (mera variante della TARSU) è resa possibile dalla denuncia dei contribuenti, senza la necessità di alcun accertamento, ed in mancanza di una denuncia di variazione da parte del contribuente o di notifica di rettifiche da parte dell’Ente viene liquidata sulla base dei ruoli dell’anno precedente e la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi. Dal momento che la contribuente ha comunicato all’Ente la variazione della categoria in data 7/4/2005, trova applicazione il disposto degli artt. 14, comma 4 e 25, comma 2, del Regolamento comunale , secondo cui “le variazioni che comportano il pagamento di una minore tariffa hanno comunque effetto dal giorno successivo a quello della presentazione della comunicazione da parte dell’interessato”, a nulla rilevando la circostanza che al momento della comunicazione il tributo non fosse ancora iscritto a ruolo.
Ad avviso del Supremo Collegio, le disposizioni regolamentari richiamate pongono un limite di efficacia temporale della dichiarazione di variazione, e nel passaggio dalla TIA alla TARSU l’Ente trasmette al gestore copia informatica degli archivi della tassa rifiuti relativi alle denunce dei contribuenti e degli accertamenti effettuati.
Per le ragioni suddette, la sentenza CTR è stata annullata con rinvio per nuovo esame della Commissione della Toscana.
LINK – CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 8911/2018 – DELL’11 APRILE 2018
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it