Le Sezioni Unite Civili, con la sentenza n. 30220 del 25 novembre 2024 si sono pronunciate nell’interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c ed hanno affermato, come si legge in una nota di sintesi diffusa in merito, il seguente principio: «In tema di impugnazione dell’elenco annuale ISTAT delle pubbliche amministrazioni predisposto ai sensi del SEC 2010, l’art. 23-quater d.l. n. 137 del 2020, nel delimitare la giurisdizione della Corte dei conti – sezioni riunite alla sola applicazione della disciplina nazionale sul contenimento della spesa pubblica, non ha determinato un vuoto di tutela o il mancato rispetto dell’effetto utile della disciplina unionale, restando attribuita la giurisdizione, per ogni ulteriore ambito, al giudice amministrativo».
Fonte: Corte di Cassazione