Sull’imposta di soggiorno si è formata una copiosa giurisprudenza, pur trattandosi di un tributo relativamente giovane, essendo stato istituito con l’art. 14, comma 4, del decr. legisl. n. 23/2011 per i Comuni capoluoghi di provincia, per le unioni di Comuni e per i Comuni compresi negli elenchi regionali delle località turistiche e per Roma Capitale ai sensi del D.L. n. 78/2010 con la denominazione di “contributo di soggiorno”. Le problematiche più ricorrenti hanno riguardato la posizione degli albergatori quali sostituti di imposta o non, la loro qualifica di agenti contabili, l’ambito delle loro responsabilità. Ora anche la Corte di cassazione penale interviene a decidere sulla configurabilità del reato di peculato nella ipotesi del mancato/puntuale riversamento al Comune delle somme incassate dall’albergatore.
La vicenda è scaturita dal ricorso per Cassazione proposto avverso una sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato, all’esito di un giudizio abbreviato di primo grado, la condanna del legale rappresentante di una struttura alberghiera per avere incassato e non riversato nei tempi stabiliti gli introiti dell’imposta di soggiorno di spettanza del Comune di Torino. Il ricorrente ha dedotto violazioni di legge e insufficiente motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, errata applicazione dell’art. 314 del cod. pen., errata qualificazione dell’albergatore come incaricato di pubblico servizio e agente contabile, presunta illegittimità delle norme regolamentari del Comune di Torino.
La Corte di Cassazione – Sez. VI Penale – con l’Ordinanza n. 32058/2018, ha rigettato il ricorso ritenendo infondate le motivazioni in esso prospettate. In primo luogo, ha rilevato che correttamente i giudici di primo e secondo grado hanno esaminato e disatteso le ragioni giustificative addotte dall’albergatore in ordine alla date dei versamenti effettuati in ritardo al Comune rispetto alle scadenze regolamentari e solo a seguito di contestazioni e diffide da parte dell’Amm.ne comunale. L’Ordinanza svolge, quindi, una attenta e puntuale disamina del quadro normativo di riferimento, a partire dal decreto legislativo n. 23/2011 e dalle modifiche apportate dalla Legge n. 221/2015.
Il legislatore, intervenendo nel rispetto dell’art. 23 della Costituzione, ha definito i contorni del tributo, fissandone il presupposto, individuando il soggetto passivo degli ospiti delle strutture ricettive, con la previsione della destinazione del gettito in favore di interventi nel settore turistico e per il recupero di beni culturali ed ambientali. E’ stato, quindi, rilevato che le disposizioni adottate dal Comune di Torino nel proprio Regolamento, nell’esercizio della potestà attribuita dall’art. 52 del decr. legisl. n. 446/1997, sono dirette a disciplinare i compiti spettanti all’albergatore, il quale, in conformità con la norma istitutiva del tributo, viene indicato non come sostituto di imposta bensì quale soggetto tenuto a fornire al cliente ospite della struttura le informazioni sull’imposta da pagare, nonché provvedere all’incasso, alla compilazione e conservazione della modulistica, al riversamento delle somme incassate nei modi e nei tempi prescritti.
Il quadro normativo si completa con richiamo all’art. 93, comma 2, del TUEL n. 267/2000, il quale stabilisce che il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia il maneggio del pubblico danaro debba rendere il conto della gestione con assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure vigenti. Alla luce della disamina normativa così svolta, la Suprema Corte ha affermato che la sentenza di Appello impugnata ha fatto buon governo del principio di legittimità, secondo cui “il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che ha ricevuto danaro per conto della p.a. realizza il delitto di peculato nel momento stesso in cui ometta o ritardi il versamento dello stesso”. Ha, poi, ribadito quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui gli elementi essenziali per l’attribuzione della qualifica di agente contabile sono il carattere pubblico dell’ente per il quale il soggetto agisce e del danaro oggetto della gestione, mentre irrilevante deve considerarsi il titolo in base al quale la gestione sia svolta, che può nascere da un provvedimento amministrativo o da contratto, o addirittura mancare del tutto.
Nel caso di specie, ad avviso della Corte, risulta di tutta evidenza, come rilevato anche dalla Corte dei Conti, che il rapporto posto in essere tra il Comune e l’esercente della struttura ricettiva assume la connotazione principalmente contabile, ove si consideri che tra i compiti affidati assumono centralità e importanza la riscossione del tributo e il riversamento all’Ente, essendo gli altri obblighi strumentali alla riscossione e alla verifica da parte del Comune dell’esatto adempimento degli stessi, con la previsione anche di sanzioni per il loro mancato rispetto. Tutto ciò porta alla conclusione della configurabilità del peculato per il caso di omesso o ritardato versamento nei confronti dell’albergatore ex art. 314 cod. pen. La sentenza in esame assume, quindi, particolare importanza nella soluzione di una delle criticità maggiori derivanti dall’applicazione della norma, ma non pone fine a tutte le lacune, che potrebbero ad esempio trovare rimedio con un intervento del legislatore volto a chiarire la posizione dell’albergatore nel rapporto tributario, con l’attribuzione a esso della qualifica di sostituto di imposta.
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it