Quasi in contemporanea con la pronuncia della CASSAZIONE PENALE SEZ. VI N.32058/2018, che ha ritenuto il gestore dell’albergo responsabile di peculato per il tardivo od omesso versamento al Comune delle somme riscosse per imposta di soggiorno (v. in FINANZA TERRITORIALE l’articolo del 23 luglio 2018), ora le SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE, con l’Ordinanza n. 19654 del 24 luglio 2018, intervengono a decidere sul difetto di giurisdizione della Corte dei Conti eccepito da un albergatore il quale ha sostenuto di essere stato qualificato erroneamente AGENTE CONTABILE malgrado la norma primaria istitutiva del tributo abbia posto a carico del turista tale imposta senza nulla prevedere sulle modalità di riscossione, in tal modo escludendo l’albergatore dal rapporto tributario instaurato tra Ente impositore (il Comune) ed il soggetto passivo (il turista). Il ricorrente ha sostenuto inoltre che la riserva di legge dell’art. 23 della Costituzione, che limita il potere regolamentare dei Comuni di cui all’art. 52 del decr. legisl. n. 446/1997 per le prestazioni tributarie, debba valere anche per le prestazioni patrimoniali imposte dalla pubblica amministrazione a carico di un privato e, quindi, non potrebbe il Comune obbligare l’albergatore alla esazione dell’imposta ed al successivo versamento nelle casse comunali. Ed a maggior ragione il Comune non avrebbe potuto inserire tale obbligo nel proprio Regolamento, non essendo stato emanato il regolamento statale di attuazione previsto nell’art. 4, comma 1, del decr. legisl. n. 23/2011 istitutivo dell’imposta di soggiorno.
Le SEZIONI UNITE, con la pronuncia indicata, hanno ritenuto infondati i motivi esposti dal ricorrente ed hanno ribadito il principio già in precedenza affermato secondo cui, allorquando l’attività del privato è funzionale e vincolante alla realizzazione delle finalità di interesse pubblico perseguite dalla Pubblica Amministrazione, è configurabile un RAPPORTO DI SERVIZIO nel cui ambito il privato assume il ruolo di compartecipe – anche solo di mero fatto – dell’attività del soggetto pubblico, ed il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, ma anche in una concessione amministrativa o in un contratto di diritto privato ovvero anche del tutto difettare ed è la natura del danno conseguente alla mancata realizzazione della finalità perseguita ad assumere decisiva rilevanza al riguardo. Di conseguenza, ove delle somme ricevute il privato disponga in modo diverso da quello preventivato e per il quale le ha ricevute, spetta alla Corte dei Conti la cognizione dell’azione di responsabilità. Ciò anche alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 114/1975 e 292/2001 secondo le quali il maneggio di denaro pubblico genera ex se l’obbligo della resa del conto giudiziale.
In relazione alla circostanza che non risulti ancora emanato il Regolamento statale di attuazione della legge istitutiva del tributo, il Supremo Collegio ha ritenuto che trovano applicazione le disposizioni dei Comuni nei singoli Regolamenti adottati nell’esercizio della potestà loro attribuita ex art. 52 del decr. legisl. n. 446/1997. In conclusione, nel giudizio in esame, è stata dichiarata la giurisdizione della Corte dei Conti in ordine alla qualifica ed alla responsabilità dell’albergatore quale AGENTE CONTABILE nella riscossione dell’imposta di soggiorno e di versamento nelle casse comunali.
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it