In tema di istituzione dell’imposta di soggiorno, ex art. 4, I comma, decr.legisl.n. 23/2011, violano il principio di riserva di legge i Comuni, diversi dai capoluoghi di provincia e dalle Unioni dei comuni, che deliberano il tributo non essendo compresi negli «elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte» nonché ove detti elenchi non siano stati affatto predisposti. E’ quanto deciso dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1614/2019 (Pubbl. in data 11/03/2019), la quale offre importanti argomentazioni sui limiti applicativi dell’art. 4, comma I, D.Lgs. 23/2011 concernente i soggetti legittimati a istituire l’imposta locale di soggiorno (anche detta ICS).
Nel caso di specie il Comune di VERGATE, soccombente in ambo i gradi di giudizio, aveva deliberato per l’istituzione dell’ICS e adottato anche il relativo regolamento, atti che venivano però impugnati, dinanzi al TAR, da tre strutture ricettive. I giudici di prime cure accoglievano le doglienze delle strutture rilevando che il Comune resistente non rientrasse in nessuno tra soggetti legittimati all’imposizione. Fuor dubbio che l’ente coinvolto non fosse né un capoluogo di provincia, né una Unione di Comuni, il problema infatti si poneva in ordine ai «comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte» anche perché la Regione competente, alla cui esclusiva valutazione era rimesso dalla legge il compito di individuare le località turistiche o le città d’arte presenti sul territorio regionale, non aveva mai predisposto detti elenchi. Secondo il TAR adito i provvedimenti impugnati violavano il principio di riserva di legge in materia di imposizione di prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost. in quanto al di fuori delle condizioni ed oltre i limiti posti dalla normativa primaria (art. 4 del Dec. cit.).
Il Comune in sede di appello deduceva l’insussistenza della violazione del principio di riserva di legge in ragione del fatto che il potere regolamentare degli enti locali andrebbe inteso nel senso che, a prescindere dall’adozione da parte della Regione dell’elenco delle località turistiche, ai comuni, è comunque consentito all’Ente adottare specifici regolamenti volti finanche a istituire l’imposta di soggiorno, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 16, comma VI, D.Lgs. 23/2011 e all’art. 52 D.Lgs. 446/1997 e tenuto conto del principio di sussidiarietà (art. 118 Cost.) in favore dei Comuni. Aggiungeva l’Ente, che la Giunta regionale, con altra delibera, aveva già individuato i Comuni e le località turistiche del territorio di riferimento.
Secondo il Consiglio di Stato, invece, l’art. 4, Comma I, D.Lgs. 23/2011 consente la facoltà di istituire l’imposta di soggiorno da parte dei comuni intesa come immediatamente operante in presenza di elenchi regionali che già definiscono quali sono, nel territorio, le «località turistiche» o le «città d’arte». La specificità degli elenchi richiesti dalla norma citata, poi, non consente l’applicazione analogica di normative apparentemente similari (T.U. delle LL.RR. in materia di turismo) ovvero disposizioni regionali emanate per finalità diverse o che addirittura si riferivano a località a “vocazione” e “potenzialità” turistica.
In relazione agli elenchi regionali, l’art. 4, comma I, D.Lgs. 23/2011 prefigura una selezione, da effettuare a livello regionale, dei comuni che, connotati da attrattività turistica (non solo potenziale), possono istituire l’imposta di soggiorno. Alla Regione (ex art. 117 Cost.) spetta una competenza residuale in materia di turismo e relativa alla valutazione sull’impatto che l’istituzione dell’imposta di soggiorno può avere sulle politiche del turismo. Inoltre, la potestà regolamentare della disciplina dell’ICS deve essere esercitata nei limiti definiti dalla legge statale delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi dell’imposta e dell’aliquota massima. La riserva di regolamento comunale, infatti, presuppone che il Comune abbia la facoltà di istituire l’imposta di soggiorno, ma non può essere esso stesso titolo legittimante l’imposizione.
Peraltro, secondo la Corte, la legge statale (D.Lgs. 23/2011), nell’esercizio di una competenza esclusiva, definisce la fattispecie imponibile e i soggetti passivi dell’imposta e rimette alla Regione l’individuazione dei soggetti legittimati all’imposizione per essere, quest’ultimo, il livello di governo adeguato e proporzionato (art. 118 Cost.) a valutare l’impatto sui flussi turistici dell’imposizione tributaria; ai Comuni, quali enti più vicini ai destinatari dell’imposta, infine, è demandata la decisione finale sulla sua attivazione, oltre la predeterminazione degli elementi speciali della fattispecie imponibile e i casi di esenzione a mezzo regolamento.
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale
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