Con riferimento a tre giudizi promossi dalla società di riscossioni SOGET spa avverso il diniego dell’ente creditore Comune di Teramo al discarico di quote iscritte a ruolo ed affidate alla stessa, la Sezione regionale per l’Abruzzo della Corte dei Conti ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 687, della Legge Finanziaria 2015, n. 190/2014, la quale stabilisce che il controllo delle quote di inesigibilità delle quote affidate agli AGENTI DELLA RISCOSSIONE dall’uno gennaio 2000 al 31/12/2017 può essere avviato solo decorsi i termini previsti dalla stessa legge, anche con riguardo alle comunicazioni presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa, e che le quote inesigibili di valore inferiore o pari a 300 euro non sono assoggettate al controllo di cui all’art. 119 del decr. legisl. n. 112/1999.
Tali norme, secondo la Corte dei Conti, porrebbero in palese contrasto con gli articoli 3, 24, 63, 81, 97, 102, 103, 111 della Costituzione per la irragionevolezza sia della previsione di un periodo di sospensione della definizione dei rapporti tra ente creditore e agente della riscossione, sia della sottrazione al controllo delle quote affidate di valore inferiore ai 300 euro, in contrasto anche con l’art. 53 Cost. poiché l’attività di controllo verrebbe ad essere svolta in condizioni di non effettiva parità nei confronti di tutti i contribuenti, tollerando situazioni di sottrazione all’obbligo di contribuzione.
La Consulta, con la sentenza n. 51 del 2019, ha ritenuto inammissibili le questioni di legittimità costituzionale in quanto la Corte dei Conti muove da un erroneo presupposto interpretativo dei soggetti destinatari della normativa, attribuendo alla SOGET SPA la qualità di AGENTE DELLA RISCOSSIONE DEL COMUNE DI TERAMO, mentre risulta dagli atti del giudizio che tale società riveste la natura di CESSIONARIA (e, quindi, c.d. SCORPORATA) del ramo di azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, per cui non può annoverarsi tra gli “AGENTI DELLA RISCOSSIONE”cui unicamente il legislatore ha inteso riferire la disciplina censurata. Ciò emerge chiaramente dal quadro della evoluzione normativa che ha condotto alla riforma del sistema dell’affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione, con la soppressione di Equitalia recata dall’art. 3 comma 28, del D.L. n. 203/2005 il quale ha disposto: “a decorrere dal primo ottobre 2006, i riferimenti contenuti in norme vigenti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti alla Riscossione S,p.a. (poi AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE) ed alle società dalla stessa partecipate”.
Ad avviso della Corte Costituzionale, l’inciso “complessivamente denominate agenti della riscossione” aggiunto alla fine del suddetto comma 28, dell’articolo 3 del D.L. n. 203/2005, risponde alla finalità di consentire una formula sintetica per designare la RISCOSSIONE SPA e le società partecipate, senza volere con ciò estendere la denominazione in modo univoco ai vecchi concessionari, o per traslato, ai soggetti che da essi siano eventualmente scaturiti, come, appunto, le “società scorporate”. Inoltre, con l’emanazione delle varie successive proroghe riguardanti la disciplina per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità è stato precluso alle società scorporate , dalla data del trasferimento del ramo di azienda, di procedere alla riscossione coattiva delle entrate degli enti locali utilizzando il ruolo, potendo operare solo mediante INGIUNZIONE FISCALE ex R.D. n. 639/1910.
LINK – CORTE COSTITUZIONALE – SENTENZA N. 51 DEL 2019
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale
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