Con la sentenza 2089/2021 i giudici della quinta sezione del Consiglio di Stato hanno ribadito che il diritto del consigliere comunale all’accesso agli atti dell’ente locale ex art. 43, c. 2, d.lgs. n. 267 del 2000 non è incondizionato.
Il consigliere comunale, ricordano i giudici di Palazzo Spada, ha diritto di ottenere dagli uffici dell’amministrazione presso cui esercita il proprio mandato politico-amministrativo e dai suoi enti strumentali “tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato”. Tale estensione non implica, tuttavia, che esso possa sempre e comunque esercitarsi con pregiudizio di altri interessi riconosciuti dall’ordinamento meritevoli di tutela, e dunque possa sottrarsi al necessario bilanciamento con questi ultimi. Ciò non solo perché ad esso si contrappongono diritti egualmente tutelati dall’ordinamento, ma anche per il limite funzionale intrinseco cui il diritto d’accesso è sottoposto, espresso dall’art. 43, c. 2, d.lgs. n. 267 del 2000 con il richiamo alla utilità delle notizie e delle informazioni possedute dall’ente locale rispetto alla funzione di rappresentanza politica del consigliere comunale.
Il descritto limite implica che il bisogno di conoscenza del titolare della carica elettiva debba porsi in rapporto di strumentalità con la funzione “di indirizzo e di controllo politico – amministrativo”, di cui nell’ordinamento dell’ente locale è collegialmente rivestito il consiglio comunale (art. 42, c. 1, t.u.e.l.), e alle prerogative attribuite singolarmente al componente dell’organo elettivo (art. 43). Il diritto del consigliere comunale all’accesso agli atti dell’ente locale ex art. 43, c. 2, d.lgs. n. 267 del 2000 non è, dunque, incondizionato. Pertanto, nella vicenda affrontata in sentenza, è legittimo il diniego da parte del comune all’istanza di accesso del consigliere comunale ai nominativi delle persone che hanno chiesto il beneficio dei buoni spesa, previsti dall’ordinanza della Protezione civile n.658/2020. Infatti, la conoscenza dei soggetti che avevano chiesto le provvidenze di cui al provvedimento emergenziale non è utile all’espletamento delle funzioni di consigliere comunale; inoltre, tale conoscenza determinerebbe “una gravissima lesione degli intangibili diritti alla riservatezza e alla privacy dei beneficiari” delle prestazioni assistenziali.