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Il versamento dell’imposta sostitutiva di affrancamento non limita la discrezionalità del comune nella successiva attività pianificatoria

Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 8854 del 5 novembre 2024
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E’ quanto affermato dal Consiglio di Stato, sezione IV, con la sentenza n. 8854 /2024 ed in assenza di precedenti in termini, specificando nello specifico come si legge in una nota diffusa dagli organi di giustizia amministrativa, che è legittima la delibera del consiglio comunale che attribuisca ad un’area una classificazione che ne escluda l’originaria capacità edificatoria, a ciò non ostando che il privato abbia versato l’imposta sostituiva di affrancamento, prevista dall’art. 7 della legge n. 448 del 28 dicembre 2001, calcolata assumendo, “in luogo del costo o valore di acquisto” del terreno, “il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima”, in quanto, al tempo, detti beni possedevano la qualifica di edilizi ed erano soggetti al loro sfruttamento in quanto tali; in base ad una successiva scelta – da ritenersi razionale nel contemperamento degli interessi connessi alla riduzione del consumo di suolo ed al suo razionale sfruttamento – il comune nella sua potestà pianificatoria ha fissato un criterio logico, quale quello temporale, per lo stralcio dal piano regolatore generale che ha comportato una modifica della destinazione.

Attraverso il principio di cui in massima, la sezione ha escluso la rilevanza ostativa del principio del “fair and equitable treatment”, recepito nei trattati bilaterali di investimento che include il divieto per lo Stato ospite dell’investimento di adottare, senza previsione di indennizzo, misure che anche solo indirettamente interferiscano con gli investimenti effettuati dai privati riducendone in modo significativo, o annullandone, il valore nonché l’obbligo di rispettare le legittime aspettative degli investitori con riferimento al loro legittimo investimento, nel quale rientrerebbe anche il divieto di adozione di misure indirettamente espropriative o di effetto equivalente, benché sorrette da un interesse pubblico, se non venga contestualmente previsto un risarcimento adeguato al “fair market value” dell’investimento annullato.

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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