La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 15706 dell’11 giugno 2019 – SEZIONE VI CIVILE – è tornata ad occuparsi dell’applicabilità dell’IVA sulla TIA 1 (di cui all’art. 49 del decr. legisl. n. 22/1997) e sulla TIA 2 (di cui all’art. 238 del decr. legisl. n. 152/2005). Il procedimento è stato avviato da una contribuente che ha chiesto ed ottenuto dal Giudice di pace un decreto ingiuntivo nei confronti della società di gestione del servizio di igiene ambientale nel Comune di Venezia per la restituzione dell’IVA pagata sulla TIA1 e TIA2 nella considerazione che detti prelievi fossero da ritenere di natura tributaria e non di corrispettivi di servizi e, come tali, non assoggettabili ad IVA.
Il Tribunale, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto la TIA1, pacificamente considerata tributo, assimilabile alla TIA2, da qualificare anch’essa di natura tributaria nonostante la contraria indicazione normativa contenuta nell’art. 14, comma 33, del D.L. n. 78/2010. La società di gestione del Servizio rifiuti ha proposto ricorso per Cassazione sostenendo la violazione e falsa applicazione delle norme del DPR n. 633/1972, del decr. legisl. n. 152/2006 e del D.L. n. 78/2010 per avere la sentenza erroneamente accomunato la disciplina della TIA1 a quella della TIA2.
Il Supremo Collegio ha ritenuto di dare seguito a quanto affermato dalla sentenza n. 16332/2018 della stessa Corte, secondo cui la tariffa dell’art. 238 del decr. legisl. n. 152/2006, come interpretata dall’art. 14, comma 33, del D.L. n. 78/2010, ha natura privatistica ed è pertanto soggetta ad IVA, nella considerazione che dalla evoluzione normativa e giurisprudenziale emerge che il regime differenziato tra i due prelievi scaturisce dal fatto che nella TIA2 il fatto generatore dell’obbligo del pagamento viene individuato nella produzione dei rifiuti, ancorando il debito all’effettiva fruizione del servizio, commisurando l’entità del dovuto alla qualità e quantità dei rifiuti prodotti, affermando in modo netto ed innovativo la natura di CORRISPETTIVO della tariffa in parola. Né, ad avviso della Corte, rileva in contrario la circostanza che il pagamento tanto della TIA1 che della TIA2 sia obbligatorio per legge, atteso che l’art. 3 del DPR n. 633/1972 prevede che : le prestazioni verso corrispettivo di pendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato…. ed in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere costituiscono prestazioni di servizi, ai fini dell’assoggettamento ad IVA, qualunque ne sia la fonte.
In definitiva, la natura privatistica della TIA2 e la sua portata innovativa rispetto alla TIA1 , già desumibile dal tenore della norma istituiva, è stata poi confermata dall’art. 14, comma 33, del D.L. n. 78/2010, di interpretazione dell’art. 238 del decr. legisl. n. 152/2006, nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. La conseguenza di tale interpretazione risiede nel fatto che, a decorrere dalla entrata in vigore del citato D.L. n. 78/2010, le controversie relative alla predetta tariffa rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, per cui non è più dato nemmeno interrogarsi sulla natura di corrispettivo, e non di tributo, della c.d. TIA 2 e sulla conseguente assoggettabilità ad IVA. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso è stato accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio al Tribunale di Venezia.
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale
www.finanzaterritoriale.it