E’ stato prodotto ricorso per Cassazione da due coniugi separati di fatto avverso la sentenza della CTR Emilia-Romagna relativa a due AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI 2004 del Comune di Bologna per il mancato riconoscimento dell’agevolazione riferita all’immobile adibito ad abitazione principale.
Motivo principale del ricorso dei contribuenti, il vizio di violazione dell’art. 8, comma 2, del decr. legisl. n. 504/1992, per avere erroneamente i giudici di appello negato l’agevolazione per non essere i coniugi separati giudizialmente, ma solo di fatto.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 12050/2018 della Sez. VI Civile, ha ribadito l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di imposta comunale sugli immobili, ai fini della spettanza della detrazione prevista per le abitazioni principali (per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella della residenza anagrafica), dall’art, 8 del decr. legisl. n. 504/1992 (come modificato dall’art. 1, comma 173, lett. b) della L.n. 296/2006, con decorrenza primo gennaio 2007), occorre che il contribuente provi che l’abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo”. Nel caso di specie, per affermazione degli stessi ricorrenti, le distinte abitazioni oggetto degli atti impositivi non costituivano, nell’anno in contestazione, dimora abituale non solo propria ma neppure del nucleo familiare; di conseguenza il motivo è stato ritenuto infondato.
Infondato anche il motivo di censura della sentenza CTR che aveva ritenuto tempestivi gli avvisi di accertamento riguardanti l’anno d imposta 2004, notificati il 24 dicembre 2010, mentre il termine di decadenza fosse spiato il 31 dicembre 2009. Sul punto, la Suprema Corte ha ritenuto che gli avvisi avevano ad oggetto non la rettifica di dichiarazioni o denunce infedeli, incomplete od inesatte, bensì proprio la omessa presentazione della dichiarazione ICI, con conseguente applicabilità del termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia dovevano essere presentate (art, 11, c. 2, del decr. legisl. n. 504/1992), in quanto i coniugi erano tenuti a denunciare ai fini ICI fin dal 2004 (con termine per l’adempimento entro il 31 luglio 2005) la cessazione della situazione di dimora di entrambi nello stesso immobile; per cui, alla data di notifica degli atti impositivi, il 24 dicembre 2010, il Comune non era decaduto dalla potestà impositiva, essendo l’accertamento intervenuto entro il termine del 31dicembre del quinto anno successivo dalla scadenza dell’obbligo di dichiarazione.
Infine, la Corte ha disatteso la sentenza della CTR Emilia Romagna n.. 763/2016, passata in giudicato, intervenuta nei confronti degli stessi contribuenti e da loro richiamata, che aveva riconosciuto spettare ad entrambi i coniugi per le annualità 2005 e 2006 l’agevolazione per l’abitazione principale, sentenza che ad avviso della Suprema Corte non può avere effetto vincolante nel presente giudizio in quanto il principio di diritto in essa affermato è riferito ad una fattispecie concreta fondata sull’accertamento della separazione di fatto dei coniugi a seguito della frattura del rapporto di convivenza, mentre il principio di diritto affermato dal giudice di appello nel presente giudizio ha riguardato il differente presupposto di fatto dell’abitazione dei due coniugi non separati legalmente in due differenti immobili. Da ciò il rigetto del ricorso.
LINK – CORTE DI CASSAZIONE –ORDINANZA N. 12050/2018
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it