Il Consiglio di Stato prende in considerazione le ipotesi di scelte dell’amministrazione in cui la fattispecie normativa considera gli elementi che rinviano a nozioni scientifiche e tecniche controvertibili o non scientificamente verificabili, non come semplice fatto storico, bensì come fatto mediato dalla valutazione casistica e concreta delegata all’Amministrazione. In quest’ultimo caso, il giudice non è chiamato, sempre e comunque, a definire la fattispecie sostanziale, senza tuttavia che si possa riconoscere un ambito di valutazioni riservate alla pubblica amministrazione non attingibile integralmente dal sindacato giurisdizionale.
Per sottolineare come, per l’appunto, a differenza delle scelte politico-amministrative (c.d. «discrezionalità amministrativa») ‒ dove il sindacato giurisdizionale è incentrato sulla ragionevole ponderazione degli interessi, pubblici e privati, non previamente selezionati e graduati dalle norme ‒ le valutazioni dei fatti complessi richiedenti particolari competenze (c.d. «discrezionalità tecnica») vanno vagliate al lume del diverso e più severo parametro della attendibilità tecnico-scientifica.
Quando, pertanto, difettano parametri normativi a priori che possano fungere da premessa del ragionamento sillogistico, il giudice non deduce ma valuta se la decisione pubblica rientri o meno nella (ristretta) gamma delle risposte maggiormente plausibili e convincenti alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli altri elementi del caso concreto.
Questo non preclude all’interessato di poter, fatte salve le garanzie procedimentali, contestare il nucleo dell’apprezzamento complesso, ma in tal caso egli ha l’onere di metterne seriamente in discussione l’attendibilità tecnico-scientifica.
La fattispecie presa in esame è relativa all’impugnazione di un parere negativo della Soprintendenza avente ad oggetto la valutazione di compatibilità di opere di sopraelevazione con un vincolo paesaggistico.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it