Interessante sentenza della Corte di Cassazione sulla annosa questione della assoggettabilità al COSAP (e, quindi, anche alla TOSAP) delle occupazioni con intercapedini e/o griglie realizzate sul suolo stradale soprastante locali di fabbricati situati nel territorio comunale-
Roma Capitale ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Roma la quale, accogliendo l’appello di un Condominio, ha riformato la decisione del Giudice di Pace che aveva rigettato la domanda di accertamento di non debenza del COSAP per il 2005 relativo alle griglie ed intercapedini ubicate in una strada della città.
Il Comune ha censurato la sentenza del Tribunale per avere erroneamente ritenuto il giudice di appello che il pagamento non fosse dovuto in assenza di una concessione di occupazione.
La Suprema Corte, Sez. I Civile, con l’Ordinanza n. 1435/2018, pubblicata il 19 gennaio 2018, ha ricordato che già in vigenza del TUFL n.1175 del 1931, che aveva introdotto la TOSAP, era stato più volte affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità che la tassa era dovuta non in relazione alla limitazione o sottrazione all’uso collettivo di parte del suolo, ma in relazione all’uso particolare che ne traeva il singolo, in modo che, qualora il proprietario del suolo gravato da servitù pubblica di passaggio avesse sostituito una parte del piano di calpestio con griglie al fine di migliorare il godimento dei locali sottostanti al suolo, il medesimo si sarebbe venuto a trovare in una situazione di utilizzazione particolare dell’area stessa, che costituiva il presupposto per l’applicazione della tassa.
Il fatto, poi, che il COSAP (istituito con l’art. 63 del decr. legisl. n.446/1997) sia stato concepito come un “quid” ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dal tributo disciplinato dal decr.legisl, n.507/1993 in luogo del quale può essere applicato, e risulti configurato come corrispettivo di una concessione ,reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell’uso esclusivo o speciale di beni pubblici, porta a giustificarne l’applicazione non in base alla limitazione o sottrazione all’uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all’utilizzo particolare che ne trae il singolo, principio affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. 12167/200), proprio con riferimento all’art. 16 del Regolamento COSAP del Comune di Roma il quale dispone che “il canone è dovuto dal titolare della concessione”, per tale dovendosi intendere anche colui che utilizzi di fatto, in modo particolare o speciale, un bene pubblico, o adibito all’uso pubblico, sulla base di un provvedimento di concessione fittiziamente ritenuto sussistente.
Nel caso concreto, il Supremo Collegio ha rilevato che dalla sentenza impugnata non risulta affatto che lo spazio utilizzato con le griglie e le intercapedini fosse inglobato nella limitrofa opera edile privata, così da perdere irreversibilmente la qualità di parte del tessuto viario pubblico ed a nulla rileva il fatto che l’ente pubblico non abbia avanzato richiesta di indennizzo per l’occupazione senza tritolo del suolo in questione di cui all’art. 14 del Regolamento, trattandosi di una diversa entrata patrimoniale la cui mancata richiesta non incide sulla spettanza all’ente del canone per l’occupazione di fatto di una parte della strada adibita a pubblico passaggio, sulla base di una “concessione presunta”, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento.
Alla luce delle descritte motivazioni, il ricorso di Roma Capitale è stato accolto.
LINK – CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. I CIVILE – ORDINANZA N.1435/2018
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it