La Corte di Cassazione Sez. U. Civili, con l’ordinanza n. 1008/2025 ha affermato che la giurisdizione del Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici sussiste con riguardo ad ogni controversia relativa all’esistenza, natura ed estensione dei diritti di uso civico e degli altri diritti di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un comune o di una frazione, comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l’appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni affidate ai commissari.
Nella specie, la S.C., si legge nella nota diffusa dall’Ufficio del Massimario, pronunciandosi in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, ha ritenuto competere alla suddetta giurisdizione la domanda con la quale un Comune aveva invocato l’accertamento della natura allodiale di alcuni fondi, inseriti nel P.R.G. senza alcuna opposizione dell’Università agraria, escludendo la configurabilità di un’inammissibile iniziativa officiosa nell’ordinanza con cui il Commissario aveva disposto la chiamata in giudizio della suddetta Università agraria e della Regione.
Riferimenti normativi: Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 29 CORTE COST. PENDENTE, Cod.
Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 107
Massime precedenti Vedi: N. 7894 del 2003 Rv. 563343-01, N. 6423 del 2006 Rv. 587614-01,
N. 9280 del 2020 Rv. 657660-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione