La CTR del Piemonte, accogliendo il ricorso di un contribuente avverso la sentenza CTP, aveva riconosciuto l’esenzione ICI ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera l) del decr. legisl. n. 504/1992, nel presupposto che le prestazioni sanitarie effettuate nella Casa di Cura fossero convenzionate con il Servizio Sanitario Regionale.
La Cassazione, Sez. VI Civile, con Ordinanza n. 3529/2018, pubblicata il 14 febbraio 2018, è intervenuta a decidere sul ricorso proposto dal Comune di Torino il quale, tra i vari motivi di censura della sentenza CTR, ha sostenuto che la Fondazione, proprietaria dell’immobile oggetto della tassazione, accreditato alle attività presso il SSN, svolge anche prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e di ricovero in regime non convenzionato.
La Suprema Corte ha ritenuto fondati i motivi di ricorso, affermando che l’esenzione dall’ICI per gli immobili posseduti da enti pubblici e giuridici, è riconoscibile a condizione che i locali stessi siano destinati ad attività esclusivamente istituzionali tra quelle indicate nell’art. 39 del D.L. n.223/2006; l’esenzione non può essere , invece, riconosciuta alla Fondazione in esame, trattandosi di soggetto avente la qualifica di Istituto di Ricovero e Cura di Carattere Scientifico, ente ospedaliero che svolgendo attività sanitarie non può essere incluso tra i soggetti beneficiari dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lettera a), del decr. legisl. n. 504/1992.
Inoltre, l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lettera l) del ridetto decr. legisl. n. 504/1992, impone di considerare realizzate in senso non esclusivamente commerciale le attività sanitarie ed assistenziali le quali per modalità concrete si svolgano in maniera non orientata alla realizzazione di profitti ed in questo senso siano complementari ed integrative rispetto al servizio pubblico, senza che rilevi a tale riguardo il mero fatto della esistenza di una convenzione pubblica con il SSN alla base dell’attività svolta. Ciò vuol dire che l’esistenza di una convenzione pubblica non equivale a sostenere che le modalità di esercizio siano sottratte alla logica commerciale.
Infine, sempre ad avviso della Corte, incombe al contribuente l’onere di dimostrare l’esistenza, in concreto, dei requisiti per l’esenzione, mediante la prova che l’attività cui l’immobile è destinato, pur rientrando tra quelle esenti (poichè di tipo sanitario ed assistenziale) non sia svolta con le modalità di una attività commerciale ed abbia quelle finalità solidaristiche alla base delle ragioni esentative, mentre spetta al giudice di merito accertare in concreto la esistenza delle circostanze di fatto richieste. Nella questione esaminata non emerge che la Fondazione abbia fornito le prove idonee a dimostrate il raffronto tra le tariffe praticate dalla Fondazione e quelle garantite dall’ente pubblico; né è stata fornita la prova delle modalità di reimpiego dei proventi dell’attività tale da escludere la logica del profitto e del mercato. Per le ragioni sopra espresse, il ricorso del Comune è stato accolto con la cassazione della sentenza CTR, senza la necessità di ulteriori accertamenti.
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it