E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione sez. 4 penale, con la sentenza n. 26281/2024 in tema di guida in stato di ebbrezza, specificando che il pubblico ministero ha l’onere di fornire la prova dell’omologazione dell’etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dall’art. 379 reg. esec. cod. strada, nel solo caso in cui l’imputato abbia allegato elementi idonei a contestare l’effettuazione di tali adempimenti, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera richiesta del predetto di essere portato a conoscenza dei dati relativi all’omologazione e alla revisione periodica dello strumento. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata, sul rilievo che, a fronte delle specifiche allegazioni difensive circa l’omissione delle verifiche annuali relative all’apparecchio, non era stata presa in esame l’incidenza dell’omesso adempimento sull’effettiva funzionalità dell’etilometro).
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 186 CORTE COST., DPR 16/12/1992 num. 495 art. 379 Massime precedenti Conformi: N. 33978 del 2021 Rv. 281828-01, N. 3201 del 2020 Rv. 278032- 01
Massime precedenti Difformi: N. 11679 del 2021 Rv. 280958-01, N. 46146 del 2021 Rv. 282550- 01, N. 28887 del 2019 Rv. 276570-01, N. 45070 del 2004 Rv. 230489-01, N. 46841 del 2021 Rv. 282659-01, N. 42084 del 2011 Rv. 251117-01, N. 17463 del 2011 Rv. 250324-01
Massime precedenti Vedi: N. 31843 del 2023 Rv. 285065-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione