Con la sentenza 1364/2019 i giudici del Tribunale amministrativo per il Veneto hanno affrontato la questione dell’applicabilità del divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici scaduti agli affidamenti delle società in house.
Il divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici scaduti, spiegano gli stessi giudici, mirando ad evitare surrettizie deroghe all’evidenza pubblica, costituisce un principio generale dell’ordinamento, europeo e nazionale, che si applica anche agli affidamenti delle società in house in ragione del fatto che le società in house ex art. 133, lett. e), n. 1 cod. proc. amm. sono comunque tenute, nella scelta del contraente, al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica.
Il rinnovo tacito di un contratto pubblico, peraltro, è vietato dall’ordinamento, risolvendosi in una forma di trattativa privata, al di fuori delle ipotesi tassative ammesse dalla normativa europea e nazionale.
Per quanto riguarda la vicenda in rassegna, dunque, dispone, in particolare, l’art. 57, co. 7, del d.lgs. n. 163/2006 (applicabile ratione temporis) che “E’ in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli”: la norma ha carattere imperativo in quanto mira ad evitare che un’ eccessiva durata dei rapporti in corso impedisca ad altri operatori economici di inserirsi in quel determinato mercato, in violazione dei principi di matrice comunitaria di tutela della concorrenza e di libera circolazione delle persone e delle merci.