La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la Sentenza del 25 maggio 2023 nella causa C-575/21 ha affermato che l’obbligo di realizzare una valutazione d’impatto ambientale di un progetto di riassetto urbano non può dipendere esclusivamente dalle sue dimensioni, il diritto dell’Unione osta a soglie fissate a un livello tale che, in pratica, la totalità o la quasi totalità dei progetti di un certo tipo sarebbe a priori sottratta all’obbligo di realizzare tale valutazione.
La questione è arrivata alla Corte in quanto il *Tribunale amministrativo di una capitale europea, ritiene di dover decidere in via preliminare sulla realizzazione o meno di tale valutazione, nutrendo dubbi sulla compatibilità della normativa di riferimento nazionale con la direttiva 2011/92, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.
Tali dubbi derivano in particolare dal fatto che il diritto statale in questione, subordinerebbe la valutazione dell’impatto ambientale di «progetti di riassetto urbano» al superamento delle soglie di occupazione di una superficie di almeno 15 ettari e di una superficie lorda pavimentata superiore a 150 000 m2.
Nella sentenza, la Corte risponde che la direttiva osta a una normativa nazionale che subordina la realizzazione di una valutazione dell’impatto ambientale di «progetti di riassetto urbano», come quelli di cui trattasi, al superamento di soglie di occupazione di una superficie di almeno 15 ettari e di superficie lorda pavimentata superiore a 150 000 m².
Infatti, se uno Stato membro ricorre a soglie limite per valutare la necessità di procedere a una valutazione dell’impatto ambientale, è necessario prendere in considerazione elementi quali l’ubicazione dei progetti, ad esempio fissando più soglie corrispondenti a diverse dimensioni di progetti, applicabili in funzione della loro naturae ubicazione.
Se il progetto, come quello di cui trattasi, si trova nella zona centrale di un sito classificato come patrimonio mondiale dell’Unesco, il criterio relativo all’ubicazione dei progetti risulta particolarmente pertinente. In un ambiente urbano in cui lo spazio è limitato, soglie di occupazione di una superficie di almeno 15 ettari e di superficie lorda pavimentata superiore a 150 000 m² sono talmente elevate che, in pratica, la maggior parte dei progetti di riassetto urbano è a priori sottratta all’obbligo di realizzare una valutazione del loro impatto ambientale.
Spetta in definitiva al Tribunale amministrativo che ha sollevato la questione stabilire se la totalità o la quasi totalità dei progetti interessati sia sottratta a priori a tale obbligo, il che non sarebbe in linea di principio compatibile con la direttiva.
Inoltre, la direttiva osta al rilascio, prima o durante la realizzazione di una necessaria valutazione dell’impatto ambientale o prima della conclusione di un esame caso per caso dell’impatto ambientale diretto a determinare se una siffatta valutazione sia necessaria, di permessi di costruire per progetti individuali di lavori che rientrano nell’ambito di progetti di riassetto urbano più ampi.
*Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.
Fonte: Corte di Giustizia dell’Unione Europea