Nel comunicato stampa n. 96 del 15 giugno 2018, il Ministero delle Finanze riferisce che nel 2017 le liti tributarie hanno subito una generale riduzione sia riguardo ai giudizi pendenti, sia riguardo ai ricorsi presentati. La riduzione si riflette anche nel settore dei tributi locali, che hanno visto scendere da 33.661 del 2015 a 26.837 nel 2017 i ricorsi presso le Commissioni Tributarie Provinciali e da 8.570 del 2015 a 7.887 nel 2017 i ricorsi dinanzi alle Commissioni Tributarie Regionali.
Riguardo agli esiti, per i giudizi dinanzi alle Commissioni Tributarie si è registrata una percentuale del 45,179 per cento a favore dell’Ufficio, del 32,79 a favore del contribuente, l’11,02 di giudizi intermedi, lo 0,86 di conciliazioni, il 10,05 definiti per condoni.
I ricorsi per Cassazione, mediamente di circa 11.000 per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, hanno registrato una situazione stabile per la quantità, con una diminuzione del valore economico delle controversie ed un esito favorevole all’Ufficio del 14,1 per cento e di rigetto dell’81 per cento per i ricorsi proposti dall’Ente, mentre per i ricorsi proposti dal contribuente accolto il 66 per cento e rigettato il 24 per cento.
E’ ragionevole ritenere che la riduzione del contenzioso sia anche effetto del migliore utilizzo da parte degli enti impositori degli strumenti deflativi previsti nel sistema tributario, applicabili sia nel settore delle entrate erariali che per la fiscalità locale e cioè. Autotutela, acquiescenza, accertamento con adesione, mediazione, conciliazione, definizioni agevolate.
Per quanto riguarda le entrate locali, è noto che gli Enti esercitano la potestà impositiva mediante il recepimento nei Regolamenti delle norme fissate dalla legislazione ai sensi dell’art. 52 del decr. legisl. n.446/1997, esercitando l’autonomia loro attribuita in ordine alle modalità applicative anche delle procedure destinate a ridurre il contenzioso.
Giova ricordare che tra gli strumenti deflativi di immediata applicazione va annoverata l’AUTOTUTELA che consente, su iniziativa dell’ente o su richiesta del contribuente, di annullare in tutto o in parte l’ATTO che risulti viziato da evidenti errori concernenti la individuazione del soggetto passivo, il calcolo del debito, il presupposto del tributo, la doppia imposizione, il mancato riconoscimento dei requisiti agevolativi, l’esistenza di pagamenti regolarmente eseguiti.
Meno praticato risulta invece l’istituto della MEDIAZIONE TRIBUTARIA, disciplinata dall’art. 39, c. 9, del D.L. n. 98/2011, modificata di recente dall’art. 10 del D.L. n. 50/2017, che ha elevato a 50 mila euro il valore delle controversie per le quali sia possibile avviare tale procedura.
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it